Esonero contributivo per l’assunzione di madri con almeno tre figli: istruzioni INPS

L'INPS fornisce le indicazioni operative per l'attuazione dell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati per le assunzioni dal 1° gennaio 2026 di donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni e prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (INPS, circolare 29 luglio 2026, n. 82).
L’agevolazione in questione è stata introdotta dall'articolo 1, commi da 210 a 213, della Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026) e spetta ai datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con esclusione della pubblica amministrazione, del lavoro domestico, dell'apprendistato e, per espressa ricostruzione della circolare, del lavoro intermittente.
Il beneficio copre il 100% dei contributi previdenziali datorali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, fino a 8.000 euro annui, riparametrati mensilmente: 666,66 euro al mese e 21,50 euro al giorno nei rapporti avviati o cessati in corso di mese, con riduzione proporzionale nel part-time.
L’esonero spetta in favore delle assunzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 di donne che soddisfino i seguenti requisiti:
- essere madri di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni (dovendosi intendere 17 anni e 364 giorni);
- essere prive, al momento dell’assunzione, di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il requisito della maternità di almeno tre figli deve sussistere al momento dell’assunzione e resta fermo anche se, successivamente, cambia la composizione del nucleo o uno dei figli compie 18 anni; la misura vale anche per figli adottivi o affidati, compresi pre-affido e preadozione.
Per l’assenza di impiego, la circolare richiama la nozione di lavoratrice “svantaggiata”: nei sei mesi precedenti non deve risultare lavoro subordinato di almeno sei mesi, oppure attività autonoma o parasubordinata con reddito sotto le soglie esenti, pari a 5.500 euro per l’autonomo e 8.500 euro per co.co.co. e prestazioni assimilate.
La durata dell'esonero cambia secondo il tipo di rapporto:
- 12 mesi per l’assunzione a termine, anche in somministrazione;
- 18 mesi se il contratto a termine già agevolato è trasformato in tempo indeterminato;
- 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato.
La proroga del tempo determinato è ammessa entro il limite complessivo di 12 mesi; la sospensione del periodo di fruizione è prevista solo per l’assenza obbligatoria per maternità.
L’esonero non si applica ai contributi non previdenziali o di solidarietà e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione datoriale, inclusi l’incentivo per donne svantaggiate della Legge n. 92/2012, la Decontribuzione Sud, gli incentivi per disabili e per beneficiari NASpI, le riduzioni per zone montane/svantaggiate in agricoltura e quelle dell’edilizia.
È invece compatibile, senza riduzioni, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni e con l’agevolazione dell’1% per i datori con Certificazione della parità di genere; resta compatibile anche con riduzioni della quota contributiva a carico della lavoratrice.
La circolare esclude inoltre la qualificazione della misura come aiuto di Stato, perché si tratta di intervento generalizzato, aperto a tutti i privati e privo di discrezionalità amministrativa.
Sul piano operativo, il datore di lavoro deve presentare domanda telematica con il modulo ELM3 nel Portale delle Agevolazioni, indicando lavoratrice, status di madre di tre figli e di priva di impiego, codice della comunicazione obbligatoria, retribuzione media mensile comprensiva di tredicesima e quattordicesima, eventuale part-time e aliquota datoriale sgravabile.
L’INPS verifica rapporto, importo e capienza finanziaria e, in caso di disponibilità, autorizza l’agevolazione. La fruizione avviene in conguaglio mensile dal mese di assunzione, con controlli successivi sulla sussistenza dei requisiti.
Infine, nella circolare in oggetto, vengono illustrate le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <PosAgri> e <ListaPosPA> del flusso UniEmens.
I dati si espongono in UniEmens dalla competenza agosto 2026 mentre, gli arretrati gennaio-luglio 2026, possono essere recuperati nei flussi di agosto, settembre e ottobre 2026.