Casellario delle pensioni: obblighi di trasmissione e scadenze per gli enti erogatori

L'INPS riepiloga il quadro normativo del Casellario Centrale delle Pensioni e richiama gli obblighi di trasmissione dei dati in capo agli Enti erogatori di pensione (INPS, messaggio 14 luglio 2026, n. 2354).
Il Casellario, istituito presso l’INPS dal D.P.R. n. 1388/1971, è finalizzato alla raccolta, conservazione e gestione dei dati dei titolari di trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, dei regimi sostitutivi o esonerativi, dei regimi per i liberi professionisti, di ogni altro regime previdenziale obbligatorio e delle forme di previdenza integrativa e complementare.
Il messaggio ricorda inoltre che le successive modifiche normative hanno esteso l’ambito anche ai titolari di trattamenti o assegni continuativi di natura assistenziale, pensioni di guerra e rendite per invalidità permanente o ai superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Sul piano operativo, la trasmissione dei dati avviene esclusivamente in via telematica tramite l’applicazione “Modulo Gestore”, disponibile nel servizio “Il Casellario delle pensioni” sul sito INPS, con accesso tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3 o CNS). La comunicazione è annuale e, per i trattamenti da iscrivere o cancellare in corso d’anno, anche trimestrale.
Per la trasmissione annuale, il messaggio richiama l’articolo 8 del D.Lgs. n. 314/1997 e ribadisce che gli Enti erogatori devono inviare entro il mese di febbraio di ciascun anno gli importi annuali a preventivo dei trattamenti da erogare nell’anno in corso, gli importi annuali a consuntivo dei trattamenti erogati nell’anno precedente e i dati mensili previsti dalla normativa e dalle specifiche tecniche vigenti.
Il rispetto delle scadenze è essenziale per la corretta gestione degli adempimenti fiscali da parte dell’INPS e degli altri sostituti d’imposta, perché omissioni o ritardi possono determinare certificazioni fiscali non corrette e conguagli inesatti per i titolari di più trattamenti pensionistici.
I dati del Casellario sono utilizzati anche per la verifica dei requisiti reddituali necessari per l’accesso e il mantenimento delle prestazioni collegate al reddito, comprese maggiorazioni sociali e quattordicesima mensilità.
Per la trasmissione trimestrale, devono essere comunicati entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre i dati relativi a iscrizioni, cancellazioni e variazioni di importo:
- entro il 30 aprile per il periodo 1° gennaio-31 marzo;
- entro il 31 luglio per il periodo 1° aprile-30 giugno;
- entro il 31 ottobre per il periodo 1° luglio-30 settembre;
- entro il 31 gennaio per il periodo 1° ottobre-31 dicembre dell’anno precedente.
Se in un trimestre non si verificano iscrizioni, cancellazioni o variazioni di importo, la comunicazione non va effettuata. Il messaggio precisa inoltre che la comunicazione del quarto trimestre può essere inviata congiuntamente alla comunicazione annuale, in luogo dell’adempimento entro il 31 gennaio.
L'INPS segnala, infine, che il mancato adempimento degli obblighi in argomento costituisce omissione di atti d’ufficio per il legale rappresentante dell'Ente ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 41/1995.