Istruzioni Uniemens per conguagli permessi Legge 104 e congedi straordinari

L'INPS fornisce istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens relativamente ai conguagli in materia di permessi ai sensi dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992 e di congedi straordinari di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (INPS, messaggio 7 luglio 2026, n. 2287).
A partire dal mese di competenza di settembre 2026, diventa obbligatoria la compilazione dell'elemento “BaseRif”, finora facoltativo, all'interno della sezione a valenza contributiva “InfoAggCausaliContrib” del flusso Uniemens: lo rende noto l'INPS con il messaggio in oggetto.
La novità riguarda i conguagli relativi ai permessi della Legge 104 (articolo 33, Legge n. 104/1992) e ai congedi straordinari (articolo 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001).
L'elemento <BaseRif> deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese di riferimento dell’evento, nel caso di permessi di cui alla Legge 104.
Nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, invece, andrà indicata la retribuzione teorica del mese precedente a quello dell'evento.
Per i lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione, si dovrà considerare la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
Infine, il messaggio elenca i codici conguaglio interessati dall'integrazione che sono: “L300”, “L301”, “L302”, “L303”, “L306”, “L307” e “L308”.