Contratti di solidarietà difensivi e sgravio contributivo: istruzioni dall'INPS

L'INPS fornisce indicazioni per la compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro di imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva ex Legge n. 608/1996 finanziata con le risorse residue relative allo stanziamento per l’anno 2019 (INPS, messaggio 6 luglio 2026, n. 2275).

L’INPS dà istruzioni per la fruizione dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), finanziato attraverso le risorse residue dello stanziamento relativo al 2019.

 

Infatti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto una ulteriore rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento relativo all’anno 2019 e, dalle rilevazioni contabili operate dall’INPS, è emersa la presenza di ulteriori somme residue sullo stanziamento per l’anno 2019.

 

Pertanto, il citato Dicastero ha adottato ulteriori decreti di ammissione al predetto sgravio contributivo nei confronti delle imprese indicate nell’Allegato n. 1) al messaggio in oggetto, a valere sulle risorse residue delle somme stanziate per l’anno 2019.

 

Per accedere al beneficio, la procedura deve essere attivata dal datore di lavoro. 

 

Le strutture territoriali INPS, dopo aver verificato la documentazione e il decreto direttoriale di ammissione, attribuiranno alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le aziende ammesse alle riduzioni contributive previste dalla Legge n. 608/1996.

 

Le imprese interessate dai provvedimenti ministeriali in argomento, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

 

- nell’elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L982”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2019”;

 

- nell’elemento <ImportoACredito> devono indicare il relativo importo.

 

Le predette operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 ottobre 2026 (ovvero il terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio in commento).

 

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).