Patente a punti e recupero dei crediti: linee guida per le Commissioni territoriali

Il recupero fino a 15 crediti della patente di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL: l'Ispettorato fornisce le linee guida a cui si devono attenere le suddette Commissioni (INL, nota 24 giugno 2026, n. 4634).

L’Ispettorato nazionale del lavoro, con la nota in oggetto pubblicata sul sito istituzionale in data 30 giugno 2026, fornisce le prime indicazioni utili a uniformare le attività delle Commissioni per il recupero dei crediti della patente di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Vengono illustrate le modalità per il recupero dei crediti, ricordando che gli elementi che le Commissioni devono considerare sono:

 

1. formazione in materia di salute e sicurezza; e/o

2. investimenti in materia di salute e sicurezza.

 

Riguardo alla formazione l’INL specifica che quella necessaria per il recupero crediti deve essere ulteriore rispetto a quella prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.  Vengono indicati i criteri che i percorsi formativi devono rispettare per essere validi ai fini del riconoscimento dei crediti. Per esempio, i predetti percorsi formativi devono avere dei contenuti minimi, ovvero il corso di formazione deve essere in linea con le violazioni che hanno portato la decurtazione dei crediti; pertanto, la Commissione, anche su proposta dell’istante, né indicherà i contenuti. 

 

I corsi possono essere erogati in presenza e/o anche in videoconferenza sincrona, laddove la Commissione non ritenga quest’ultima modalità incompatibile rispetto agli scopi formativi, nel rispetto delle indicazioni presenti nell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025.

 

I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013; il datore di lavoro non può essere docente formatore.

 

Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a: (30-crediti rimanenti) x un moltiplicatore compreso fra 0,8 e 1,5. Il moltiplicatore è individuato tenendo conto della gravità delle violazioni e della concorrenza di violazioni di diversa specie.

 

In merito agli investimenti, la nota in oggetto precisa che gli stessi devono essere sostenibili, sia finanziariamente, sia organizzativamente, e coerenti con la struttura e le dimensioni dell'impresa, specialmente per i lavoratori autonomi. La Commissione valuta l'investimento in base alle risorse economiche, alla capacità di ridurre infortuni e malattie professionali e alle tipologie di violazioni riscontrate.

 

Per il recupero dei crediti, è essenziale che gli investimenti siano mirati a migliorare concretamente gli standard di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Tali investimenti devono essere valutati in rapporto allo stato dell’arte e alle esigenze specifiche dell’impresa, con particolare attenzione alla sostenibilità finanziaria e organizzativa.

 

L’impresa o il lavoratore autonomo invia la richiesta di recupero crediti tramite la modulistica apposita allegata alla nota, illustrando la proposta in relazione ai crediti decurtati (ad esempio formazione, investimenti, tempi). È possibile richiedere un confronto con la Commissione.

 

L’istanza deve essere trasmessa in modalità telematica alla PEC dell’Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro dove ha sede la Commissione, anche per il tramite dell’associazione di rappresentanza.