La legge di conversione del Decreto lavoro 2026: novità su tirocini, famiglia lavoro e salario giusto

Il Decreto lavoro 2026 è diventato legge, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 112/2026, che ha introdotto novità, tra l'altro, in materia di tirocini extracurriculari, conciliazione famiglia lavoro, salario giusto e assistenza ai lavoratori fragili (Legge 25 giugno 2026, n. 112).
Il 28 giugno scorso è entrata in vigore la Legge n. 112/2026 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 62/2026 - Decreto lavoro 2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
Si segnalano alcune tra le principali novità inserite nel testo del decreto in sede di conversione.
Durata dei tirocini extracurriculari
La Legge ha introdotto il nuovo articolo 4-bis che modifica la Legge n. 234/2021, art. 1, con l'inserimento del comma 726-bis. In particolare, si prevede che la durata massima dei tirocini extracurriculari di cui ai commi da 720 a 726 non può eccedere il limite di dodici mesi complessivi per ciascun gruppo di imprese, fermi restando gli altri limiti previsti dalla legislazione vigente.
Conciliazione tra famiglia e lavoro
Al fine di incentivare la conciliazione tra famiglia e lavoro, all'articolo 1 della Legge n. 232/2016, viene introdotto il nuovo comma 355-bis. A decorrere dal 1°
luglio 2026, gli enti locali comunicano all'INPS il codice fiscale e gli altri elementi identificativi delle strutture pubbliche e private in possesso del titolo abilitativo all'esercizio delle attività relative alla fornitura di servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 65/2017.
In fase di prima attuazione della disposizione, la comunicazione è effettuata entro il 1° settembre 2026.
Tutor per la sostenibilità economica
La Legge di conversione del Decreto lavoro 2026 istituisce la figura del "tutor per la sostenibilità economica" (articolo 6-bis).
Nell'ambito dei programmi operativi, nazionali o regionali, cofinanziati con fondi strutturali europei, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità relativi al periodo di programmazione 2021-2027, gli enti responsabili possono istituire la figura del "tutor per la sostenibilità economica", al fine di fornire servizi di assistenza intensiva ai lavoratori fragili o coinvolti in processi di transizione occupazionale.
Il tutor svolge funzioni di accompagnamento, orientamento e assistenza finalizzate alla riorganizzazione della sostenibilità economica per la persona che abbia subito la perdita del lavoro o una significativa riduzione del reddito di lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori ultracinquantenni, ai soggetti in condizioni di fragilità occupazionale e ai lavoratori caratterizzati da difficoltà di reinserimento lavorativo.
Ad esempio, il tutor assiste il lavoratore ai fini della rinegoziazione delle condizioni economiche della prestazione o del debito maturato e dell'accesso agli strumenti di sostegno previsti dalla normativa vigente.
Giusto salario
In materia di salario giusto, attraverso l'inserimento del comma 4-bis all'articolo 7 del decreto, si stabilisce che il trattamento economico complessivo del lavoratore dipendente - che non può essere inferiore a quello definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - è costituito da: tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, comprese le mensilità aggiuntive e le indennità fisse e continuative, nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi.
Sono in ogni caso escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.