CIPL Edilizia Industria Rieti: siglato l'accordo per la determinazione dell'EVR

 Se dovuto viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensiLizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai

L'11 maggio 2026 si sono incontrati I'Ance Rieti, l'Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e la Feneal-Uil Rieti-Viterbo, la Filca-Cisl Lazio Nord e la Fillea-Cgil di Rieti-Roma per la verifica degli indicatori territoriali e la conseguente determinazione, a livello provinciale, dell’elemento variabile della retribuzione (E.V.R.) per l'anno 2026.

Le Parti hanno determinato il valore dell’E.V.R. (Elemento Variabile della Retribuzione), secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 38 del CCNL, nella misura del 4% dei minimi tabellari in vigore all'1/7/2023. 

OPERAI - VALORE E.V.R. dal 01/01/2026
  Op. Comune Op. Qualificato Op. Specializzato Op. IV Liv.
1 / 7/2023 5,71  6,68  7,42 7,99 
E.V.R. 39,49 46,21 51,34 55,29

 

IMPIEGATI - VALORE E.V.R. dal 01/01/2026
  Liv. 1° Liv. 2° Liv. 3°  Liv. 4° Liv. 5° Liv. 6° Liv. 7°
1/7/2023 987,36 1.155,21 1.283,56  1.382,31 1.481,02 1.777,23 1.974,71
E.V.R. 39,49 46,21 51,34  55,29 59,24 71,09 78,99

Come precisato, l’E.V.R. si intende al lordo di ogni eventuale di legge, pertanto, non avrà incidenza ulteriore e alcuna su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere, né sul TFR in ordine al quale si è voluto, in base all’art. 2120 c.c.

L’E.V. R, come previsto ai sensi dell’art. 12 del CCPL del 1/10/2025, se dovuto e nella misura risultante dalla verifica dei parametri aziendali, viene erogato mensilmente ai dipendenti in forza secondo le regole in atto per gli istituti retributivi con paga mensilizzata per gli impiegati ed oraria per gli operai.