Permesso di soggiorno per casi speciali: le istruzioni sull'ADI

I titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, destinatari delle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all’inserimento sociale e lavorativo, possono beneficiare dell’Assegno di inclusione (ADI) secondo le istruzioni fornite in merito dall'INPS (INPS, circolare 20 maggio 2026, n. 58).
Con la circolare in oggetto, l'Istituto fornisce indicazioni in merito ai requisiti di accesso all’Assegno di Inclusione (ADI), alle modalità di presentazione della domanda, alle modalità di fruizione e alla durata della misura, nonché in relazione al sistema dei controlli e a quello sanzionatorio, per i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”.
Si tratta di soggetti stranieri ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno qualora:
- siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento ed emergano concreti pericoli per la loro incolumità nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di sfruttamento della prostituzione o per delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, o siano vittime dei reati di riduzione in schiavitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi;
- siano accertate situazioni di violenza o abuso ed emerga un concreto e attuale pericolo per la loro incolumità nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per uno dei delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, nonché nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell’assistenza delle vittime di violenza.
Tuttavia, laddove i titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali”, tra cui in particolare modo i soggetti vittime di tratta o vittime di violenza domestica, siano ospitati in strutture a totale carico pubblico, gli stessi non possono beneficiare dell’ADI in ragione della previsione di cui all’articolo 2, comma 5, del D.L. n. 48/2023.
Per l’accesso all’ADI e per il mantenimento dello stesso da parte dei titolari di permesso di soggiorno per “casi speciali” non sono richiesti i requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza, né i requisiti economici (reddituali e patrimoniali) indicati dall’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del D.L. n. 48/2023. Invece, si applicano anche a questa categoria di beneficiari le previsioni normative in ordine all’obbligo di iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel Sistema Informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
L’articolo 6, comma 4, del D.L. n. 145/2024 dispone, inoltre, che le misure di assistenza di cui al medesimo articolo 6 e, quindi, anche l’ADI, non possono essere disposte per i titolari di permesso di soggiorno di cui all’articolo 18-ter del TUI:
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, a esclusione del reato di cui all’articolo 10-bis del TUI (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato);
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l’applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.
La durata dell’ADI non può essere superiore a quella del permesso di soggiorno per “casi speciali”, tenuto conto di quelli che sono i termini di durata massima previsti per l’erogazione dell’ADI stesso e del momento in cui viene presentata la domanda rispetto alla validità del permesso di soggiorno.
Le domande possono essere presentate direttamente dagli interessati accedendo al sito istituzionale dell'INPS tramite la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE di livello 3), nell’apposita sezione dedicata all’ADI, o per il tramite degli Istituti di patronato o dei CAF. L'INPS informa che, in ragione della peculiarità che la disciplina dell’ADI assume con riferimento ai soggetti titolari di un permesso di soggiorno per “casi speciali” sono in fase di implementazione alcune modifiche al modello di domanda dell’ADI, prevedendo appositi campi da valorizzare da parte dei titolari di tale tipologia di permesso di soggiorno.
La domanda acquisita viene istruita e, in particolare, il permesso di soggiorno viene verificato centralmente nell’archivio “PE.SO”. Nelle ipotesi in cui i suddetti permessi di soggiorno non siano riscontrati nell’archivio “PE.SO” o risultino scaduti, il controllo viene demandato alle Strutture territoriali dell’Istituto.