Agricoltura: la revisione tariffaria 2026 dei contributi assicurativi

Stabilita la misura dei contributi a partire dal 1° gennaio 2026 (INAIL, circolare 7 maggio 2026, n. 18).
L'INAIL comunica che dal 1° gennaio 2026 le misure dei contributi dovuti per l’assicurazione in agricoltura di cui al titolo II del D.P.R. n. 1124/1965 sono le seguenti:
1) Lavoratori dipendenti
− 8,5000% della retribuzione imponibile per i territori non svantaggiati;
− 2,7200% della retribuzione imponibile per territori svantaggiati;
− 2,1250% della retribuzione imponibile per i territori particolarmente svantaggiati (ex territori montani).
La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un'unica aliquota.
2) Lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri)
− 650,00 euro per le zone normali
− 450,12 euro per i territori montani e le zone svantaggiate.
L’aliquota stabilita per il calcolo dei contributi dei lavoratori agricoli dipendenti e la quota capitaria dovuta per i contributi dei lavoratori agricoli autonomi sono ridotte per le aziende agricole operanti nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e nei territori svantaggiati.
Le citate riduzioni sono pari al 75% per le zone particolarmente svantaggiate e al 68% per le zone svantaggiate.
Per effetto dell’intervenuta revisione, ai contributi in agricoltura cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1, comma 128 della Legge 27 dicembre n. 147/2013, per tutte le gestioni assicurative dell’INAIL per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.
Infine, in merito alle modalità di riscossione, l'INAIL rammenta che i contributi in agricoltura per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali sono riscossi dall’INPS applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio
2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
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