Fondo di Tesoreria e datori di lavoro agricoli: ulteriori indicazioni

Fornite nuove istruzioni su computo e trattamento delle diverse categorie di operai (INPS, messaggio 5 maggio 2026, n. 1493).
A superamento delle indicazioni già fornite con il recente messaggio n. 1388/2026 e a integrazione della circolare n. 12/2026, in considerazione delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 2023, Legge n. 199/2025), l'INPS è tornato sul tema del Fondo di Tesoreria in relazione ai datori di lavoro agricoli.
In particolare, in materia di computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD), l'Istituto segnala che gli OTD concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei tre mesi di cui alla circolare n. 105/2007 rileva esclusivamente sul piano dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale. Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, ancorché non inclusi nel perimetro dell’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.
Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula per il calcolo del requisito dimensionale (paragrafo 2.4 del messaggio in argomento), sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario.
Invece, per quel che riguarda gli operai agricoli a tempo determinato assunti per fase lavorativa e gli operai agricoli a tempo determinato con TFR a corresponsione mensile, anche se rimane ferma l’integrale computabilità di tali lavoratori ai fini del computo del requisito dimensionale, già nella circolare INPS n. 70/2007 veniva precisato che non sussiste l’obbligo al versamento delle quote di TFR con riferimento ai lavoratori stagionali del settore agroalimentare per i quali non sia fissato un termine finale specifico perché legato alla durata di una particolare campagna.
Ora l'INPS precisa che il medesimo regime, comprensivo del principio di computabilità ai fini del requisito dimensionale, trova applicazione anche nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato di cui all’articolo 21, comma 8, lettera a) del “CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025”, assunti per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento, così come per gli operai agricoli a tempo determinato con TFR a corresponsione mensile.
Detto che gli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, il messaggio in commento riporta i criteri di conversione delle giornate e la formula per il calcolo del requisito dimensionale, oltre che le modalità di utilizzo dei codici di autorizzazione “1R” e “2R”.
Infine, per quel concerne la decorrenza dell'obbligo e la regolarizzazione, l'INPS comunica che i datori di lavoro che, sulla base della media occupazionale dell’anno 2025, sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a decorrere dal 1° gennaio 2026 devono esporre e trasmettere entro il 31 maggio 2026 – termine coincidente con la fine del periodo di trasmissione dei flussi relativi al primo trimestre 2026 – nei flussi Uniemens/PosAgri riferiti alle competenze dei mesi di gennaio 2026, febbraio 2026 e marzo 2026, i dati afferenti al nuovo obbligo contributivo, secondo le vigenti istruzioni tecniche del flusso Uniemens/PosAgri previste per la gestione del Fondo di Tesoreria.