Fondo di Tesoreria: le indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli

Illustrati i particolari profili collegati alle specificità della gestione contributiva in questione (INPS, messaggio 24 aprile 2026, n. 1388).

A integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. 12/2026, l'INPS ha illustrato i particolari profili collegati alle specificità della gestione contributiva agricola, concernenti il computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD) sulla base delle giornate di effettiva occupazione, il trattamento degli operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO) e la formula di conversione delle giornate in unità di forza lavoro media annua.

In particolare, per quel che riguarda il computo degli OTD, l'Istituto evidenzia che essi concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei tre mesi di cui alla circolare n. 105/2007 rileva esclusivamente sul piano dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale. Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, ancorché esenti dall’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria, sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.

Le giornate degli OTD concorrono al numeratore della formula (indicata nel paragrafo 2.4 della circolare in commento), sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario.

Per quanto concerne il trattamento degli OTDO, la circolare in argomento segnala che gli assunti nell’ambito della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), sono assoggettati, ai fini del computo della media annuale, alle regole proprie della disciplina speciale che ne regola il rapporto.

Per tali lavoratori la contribuzione è assolta mediante un’aliquota unificata e sostitutiva, che non comprende il finanziamento del Fondo di Tesoreria. La natura strutturalmente occasionale del rapporto di lavoro - caratterizzato da una struttura retributiva, tributaria e contributiva semplificata, da un limite legale massimo di 45 giornate annue per singolo lavoratore e da una platea soggettiva tipizzata – configura una fattispecie che la disciplina speciale colloca al di fuori dei rapporti di lavoro subordinati ordinari rilevanti ai fini della soglia dimensionale prevista per l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria.

Conseguentemente, gli OTDO non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Infine, la circolare in commento include l'illustrazione del caso degli operai agricoli a tempo determinato con TFR a corresponsione mensile, i già citati criteri di conversione delle giornate e formula per il calcolo del requisito dimensionale (paragrafo 2.4) e l'utilizzo dei codici di autorizzazione “1R” e “2R”.

Decorrenza dell'obbligo

Per i datori di lavoro che, sulla base della media dell’anno 2025, risultino tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, il versamento delle quote di TFR maturate nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza in corso alla data di pubblicazione del messaggio in argomento deve essere effettuato a titolo di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026 (data corrispondente alla fine del periodo di trasmissione del I trimestre 2026).

Nel flusso Uniemens/PosAgri la regolarizzazione, riferita ai singoli periodi di competenza, è effettuata utilizzando i codici tipo retribuzione in uso per il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria. Resta, infatti, invariato l’utilizzo nel flusso Uniemens/PosAgri dei codici tipo retribuzione già indicati nella circolare n. 105/2007 e nei successivi messaggi pubblicati in materia, sia per il versamento del contributo mensile al Fondo di Tesoreria sia per il conguaglio delle quote di TFR, delle anticipazioni e delle prestazioni erogate dal datore di lavoro per conto del Fondo medesimo.