Sospensione adempimenti e versamenti per Calabria, Sardegna e Sicilia

L'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni per la sospensione dei termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 30 aprile 2026 disposta in seguito allo stato di emergenza dichiarato dal Governo in riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia (INPS, circolare 22 aprile 2026, n. 49).

L'INPS dà indicazioni in ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 2 del D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, che, a causa degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione siciliana dal 18 gennaio 2026, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo compreso dal 18 gennaio 2026 al 30 aprile 2026.

 

La misura riguarda i lavoratori che, al 18 gennaio 2026, avevano residenza o sede legale nei comuni colpiti dagli eventi, le cui attività erano ubicate negli immobili danneggiati.

 

In particolare, i soggetti beneficiari sono:

 

- i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
- i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata.

 

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in argomento comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori.

 

Sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento di vigilanza documentale.

Inoltre, l'Istituto specifica che rientra altresì nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricada nel predetto periodo di sospensione.

 

Tutti i versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 10 ottobre 2026, senza applicazione di sanzioni né interessi. Non è previsto alcun rimborso per i contributi già versati.

 

I beneficiari saranno identificati con apposita ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei presidenti delle tre regioni interessate.

 

I datori di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, al fine di fruire della sospensione, devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell’INPS, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione” > “Posizione aziendale” > “Oggetto: “Inquadramento”, indicando nelle note oggetto “Eventi meteorologici dal 18 gennaio 2026 - Regione Calabria, Regione autonoma della Sardegna e della Regione sicilianaeulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “6M” ai sensi del D.L. n. 25/2026.

 

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati devono inserire nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice causale “N983”, avente il significato di “Sospensione contributiva eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna, della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi, D.L. n. 25/2026” e le relative <SommeACredito> che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.