Congedo dopo il rientro in servizio: possibilità di affiancamento e sgravio contributivo

Fornite le indicazioni per riconoscere l'agevolazione ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome (INPS, messaggio 21 aprile 2026, n. 1343).
Allo scopo di garantire la parità di genere e per permettere la conciliazione tra la vita privata e il lavoro, la Legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 221, Legge n. 199/2025) ha previsto la possibilità di affiancamento delle figure subentrate al lavoratore o alla lavoratrice in congedo anche successivamente al rientro in servizio di questi ultimi, fino al compimento del primo anno di età del bambino.
Con il messaggio in commento, pertanto, l'INPS informa che, dal 1° gennaio 2026, per effetto di tale intervento normativo, anche per il periodo di affiancamento ulteriore è possibile riconoscere lo sgravio contributivo previsto del "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità" per l’assunzione a tempo determinato del sostituto.
In particolare, secondo il citato Testo Unico il datore di lavoro, in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo, può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo. Inoltre, è previsto uno sgravio contributivo del 50% in favore dei datori di lavoro che assumono personale a tempo determinato in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo: un'agevolazione destinata ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome.