AUU e previdenza complementare: le novità della conversione del Decreto PNRR 2026

Sul versante del lavoro spiccano le modifiche introdotte alla disciplina dell'Assegno unico e universale e la posticipazione al 31 ottobre delle disposizioni in materia di pensione integrativa (Legge 20 aprile 2026, n. 50).

Nella Gazzetta ufficiale del 20 aprile 2026 è stata pubblicata la Legge n. 50/2026 di conversione del cosiddetto Decreto PNRR 2026 (D.L. n. 19/2026). Sul versante del lavoro, le novità principali riguardano la disciplina dell'Assegno unico e universale per i figli a carico e la materia della previdenza complementare.

In particolare, con l'introduzione dell'articolo 7-bis in sede di conversione che modifica il D.Lgs. n. 230/2021, ai soli fini dell'attribuzione dell'AUU si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea che siano fiscalmente a carico ai sensi della normativa italiana vigente (articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. n. 230/2021).

Tra i requisiti necessari per il riconoscimento della misura vengono introdotti anche quelli di essere titolare di un contratto di lavoro subordinato o di esercitare un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente.

All'articolo 6 del medesimo D.Lgs. n. 230/2021 viene aggiunto il comma 01 che prescrive che l'erogazione dell'AUU è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia. Inoltre, con il comma 1-bis, viene disposto che per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda sia presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, sia rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.

Infine, per quel che riguarda la previdenza complementare, il comma 11-bis dell'articolo 29 della Legge di conversione, modificando quanto previsto dal comma 202, articolo 1 della Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), stabilisce che le disposizioni concernenti la cosiddetta "portabilità" della posizione pensionistica del lavoratore tra un fondo e l'altro si applichino a decorrere dal 31 ottobre 2026 e non più dal prossimo 1° luglio. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date.