Flussi Uniemens-PosAgri: la revisione dei codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2”

La modifica è attuata nell’ambito delle attività di semplificazione degli adempimenti di natura previdenziale e contributiva (INPS, messaggio 17 aprile 2026, n. 1315).
L'INPS ha comunicato di aver revisionato i codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 2” (TD2), che, unitamente ai codici ammissibili nel campo “Tipo ditta 1” (TD1), rivestono un ruolo centrale ai fini dell’inquadramento previdenziale e assistenziale dei datori di lavoro agricoli, incidendo direttamente sulla determinazione delle aliquote contributive applicabili e quindi sulla misura dell’obbligo contributivo.
In particolare, l'attività di revisione in argomento ha evidenziato che i codici “TD2” 19, 39, 40, 43 e 44, caratterizzati dall'inquadramento dell'azienda nel settore extra-agricolo ai soli fini dei contributi INAIL, oltre a non essere più attuali, in taluni casi, sono stati impropriamente utilizzati, concretizzando il mancato versamento dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Dato che nessuna delle fattispecie codificate nei valori sopra citati è riconducibile al regime derogatorio di cui alla Legge n. 240/1984, sentito l'INAIL, l'INPS ha reso noto che i predetti codici sono soppressi, in quanto non più conformi al regime generale della CAU.
Pertanto, con riferimento ai flussi Uniemens-PosAgri con competenza dal secondo trimestre 2026, a decorrere dall’inizio del secondo periodo di trasmissione dei medesimi flussi (1° maggio 2026), non è più consentito ai datori di lavoro agricoli l'utilizzo dei codici soppressi nel campo “TD2”. In caso di inserimento degli stessi, il sistema di accoglienza restituisce un apposito messaggio di alert, informando l'utente che i codici inseriti non sono più utilizzabili.
Per i flussi Uniemens-PosAgri relativi a periodi pregressi dell’esercizio del secondo trimestre 2026, recanti nel campo “TD2” i codici soppressi, l’INPS procederà alla tariffazione includendo nel calcolo anche le aliquote previste a titolo di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Con successivo messaggio verranno fornite ulteriori istruzioni alle strutture territoriali dell’INPS per la gestione dei periodi pregressi.