Patente a crediti: le Commissioni territoriali per il recupero dei crediti

L'INAIL individua le modalità operative per il recupero dei crediti della patente a crediti a seguito della costituzione delle apposite Commissioni territoriali disposta dall'INL con il Decreto direttoriale n. 24/2026 (INAIL, circolare 10 aprile 2026, n. 12).

La patente a crediti, come noto, è un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, finalizzato a garantire la sicurezza sul lavoro e a selezionare operatori affidabili. Essa prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, decurtabile in caso di violazioni e incrementabile in presenza di requisiti premiali; il possesso del punteggio minimo è necessario per operare nei cantieri, mentre la perdita dei crediti può comportare l’interdizione dall’attività.

 

Con il Decreto direttoriale del 6 marzo 2026, n. 24, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha disciplinato la costituzione delle Commissioni territoriali composte da rappresentanti dell'INL e dell'INAIL per la valutazione e il recupero dei crediti di cui all'articolo 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008.

 

Per quanto riguarda l’Istituto, le Commissioni territoriali sono composte dal Direttore regionale o da Dirigente dallo stesso delegato e da un funzionario individuato dal Direttore regionale, esperto nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e operante presso uno degli uffici che ricadono nel medesimo ambito territoriale.

 

Gli articoli 4 e 5 del citato Decreto direttoriale definiscono le modalità di delibera delle Commissioni, prevedendo che le stesse si riuniscono presso la sede INL, anche in modalità videoconferenza, secondo un calendario concordato tra INAIL e INL.

 

All’esito dell’istruttoria, le Commissioni deliberano sugli adempimenti necessari e proporzionali al numero dei crediti da recuperare, fino a un massimo di 15, che possono consistere:

 

- nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all'allegato I-bis del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero, qualora i responsabili non siano più in forza presso l'impresa, da parte di personale cui competono le medesime funzioni;

- nell'adempimento di specifici percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si sono verificate le violazioni che hanno comportato la decurtazione dei crediti ovvero, qualora detti lavoratori non siano più in forza presso l'impresa, da parte di lavoratori addetti alle medesime attività o ad attività comportanti rischi analoghi;

- nella realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo quanto indicato dall'articolo 5, comma 4, lett. a) del D.M. n. 132/2024.

 

L'INAIL, nella circolare in oggetto, ricorda anche che, agli articoli 2 e 3 del Decreto direttoriale n. 24/2026, è individuato l’ambito di competenza di ciascuna Commissione e regolamentata la procedura per la presentazione in via telematica della richiesta di integrazione dei crediti alla quale può essere allegato, oltre alla pertinente documentazione, anche eventuale Piano di recupero dei crediti nonché la richiesta di essere auditi.