Incrementato il Reddito di libertà

Fornite indicazioni sull’applicazione delle disposizioni che hanno portato a 530 euro il contributo mensile (INPS, circolare 9 aprile 2026, n. 44).

A seguito del decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 settembre 2025 sono state ripartite le risorse di cui all’articolo 1, comma 222, della Legge di bilancio 2025 previste al fine di incrementare la misura del Reddito di libertà.

In considerazione delle modifiche introdotte dall’articolo 2 del citato D.I., l’importo del contributo mensile delle domande accolte nell’anno 2025 è integrato a 530 euro mensili per 12 mensilità nei limiti delle risorse disponibili. L’INPS provvederà a integrare fino a concorrenza l’importo già corrisposto per le domande accolte nel 2025 secondo l’ordine cronologico di accoglimento delle stesse. Per le domande accolte con le risorse trasferite dalle regioni l’integrazione sarà effettuata nei limiti delle risorse regionali disponibili. Le domande accolte nel 2025 non integrabili per insufficienza del budget statale e delle risorse regionali disponibili sono integrate utilizzando, rispettivamente, il budget statale e le risorse trasferite per l’anno 2026.

Secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 54/2025, a decorrere dal 2026 le donne in possesso dei requisiti necessari, comprese quelle la cui domanda presentata entro il 31 dicembre dell’anno precedente ha avuto un esito “Non accolta per insufficienza di budget”, possono presentare la domanda per il beneficio in argomento dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”.
Nel caso di domande presentate nel 2025 e non accolte per carenza delle risorse finanziarie, i Comuni di riferimento dell’interessata possono allegare nuovamente il modulo di “Domanda Reddito di Libertà” allegato alla domanda del 2025, previa verifica della validità dei dati indicati nel modulo, compresa la sussistenza dello stato di bisogno e il proseguimento da parte dell’interessata del percorso avviato con il centro antiviolenza.
Le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026 restano valide fino al 31 dicembre 2026 e sono accolte nei limiti delle risorse trasferite all’INPS entro la medesima data. Al raggiungimento del limite regionale non è consentito l’accoglimento di nuove domande, fatto salvo l’eventuale incremento del budget con risorse aggiuntive statali o regionali.