CIGS per le imprese cessate: arrivano i chiarimenti

Fornite alcune precisazioni sull'applicazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende in chiusura (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 31 marzo 2026, n. 5).

Con la circolare in commento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito alcune precisazioni  in merito all’ambito applicativo della misura di tutela del reddito fornita ai lavoratori di imprese in cessazione o con cessata attività aziendale (articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo del D.L. n. 109/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 130/2018).

In effetti,  la Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), mediante il comma 172, ha modificato e prorogato la misura di sostegno al reddito fornita ai dipendenti di tale categoria di imprese.

In particolare, il Dicastero evidenzia che dalla lettura della sopra evidenziata norma emergono due possibili ipotesi alternative tra loro, in cui sia possibile ricorrere alla proroga semestrale della CIGS per cessazione di attività e precisamente: 

- una prima ipotesi è quella nella quale viene posto in primo piano il valore della continuità dell’attività aziendale, nel caso in cui siano rappresentate in sede di accordo governativo “concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell’azienda, con conseguente riassorbimento occupazionale”.

- una seconda ipotesi riconducibile alle concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale.

Quindi, in sede di istruttoria delle istanze di CIGS, dovranno valutarsi alternativamente:

- la presenza di un piano che preveda prospettive concrete di cessione dell’azienda secondo le modalità già applicate nel 2025, per cui, in presenza di documentate prospettive di cessione totale o parziale dell’azienda, si prescinde dalla valutazione di una quota di reinserimento dei lavoratori nel ciclo produttivo e/o lavorativo, valutazione non richiesta dall’articolo 44, comma 1-ter, D.L. n. 109/2018, che non risulta abrogato;

- la presenza di un piano che prospetti il concreto e significativo riassorbimento occupazionale, ovvero un piano che sia in linea con quanto previsto dal D.M. n. 94033/2016 e precisamente nell’articolo 1, comma 1, lettera f), che, allo stato attuale, costituisce l’unica regolamentazione del concetto di “recupero occupazionale” in ambito CIGS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 5/2026).

Di conseguenza,  l’azienda dovrà presentare un piano che preveda ipotesi di recupero dei lavoratori, nella misura del 70% degli esuberi dichiarati, anche mediante un programma articolato di politiche attive predisposto dalle regioni interessate, coordinato con le esigenze del territorio ovvero segnatamente: offerte di incentivi all’esodo, prospettazione di percorsi formativi, corsi professionalizzanti e ogni azione che possa agevolare l’occupabilità dei lavoratori in esubero.