CIPL Edilizia Industria Padova, Treviso e Vicenza: regolamentati alcuni istituti

Stabilita la regolamentazione di orario di lavoro, reperibilià aziendale ed indennitò di mensa
Il 4 marzo scorso è stato sottoscritto da Confindustria Veneto Est – Sezione autonoma ANCE Rovigo Treviso, ANCE Padova e ANCE Vicenza e Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil delle relative province, alcune modifiche alla contrattazione territoriale già in vigore per le province di Treviso, Padova e Vicenza, riguardanti in particolare la disciplina dell’orario di lavoro, l’istituto della reperibilità, il trattamento di mensa e l’indennità di trasferta.
Orario di lavoro
L’orario normale contrattuale di lavoro nel territorio delle province di Padova, Treviso, Vicenza per gli operai di produzione, per gli impiegati di cantiere e per gli altri impiegati è di 40 ore settimanali di media annua.
Reperibilità aziendale
L'indennità di reperibilità per gli operai e gli impiegati, che acconsentono alla richiesta per iscritto del datore di lavoro di essere reperibili , è fissata, a decorrere dal 1° ottobre 2017, nelle seguenti misure giornaliere.
16 ore ore giornaliere 7,00 euro
24 ore giorno libero 9,00 euro
24 ore giorno festivo 12,00 euro
Mensa
Agli operai, agli impiegati che prestano la loro opera nei cantieri ed agli autisti è assicurato un pasto caldo.
L'azienda concorre alle spese dello stesso in misura non superiore a 14,00 euro giornaliere, fermi restando i trattamenti di miglior favore accordati dall’azienda.
Trasferta
La diaria giornaliera di trasferta, secondo le condizioni previste dal presente contratto, è erogata secondo le seguenti misure giornaliere:
a) 1° fascia: 6,50 euro
b) 2° fascia: 10,50 euro
c) 3° fascia: 15,50 euro
d) 4° fascia: 15,50 euro + 4,00 euro per ogni ulteriore distanza di 50 Km o frazione di 50 km eccedente la 3° fascia.
Indennità per lavori in alta montagna
Agli operai addetti ai lavori in alta montagna è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità nelle misure percentuali sottoindicate:
da 1.300 m s.l.m. a 1.800 m s.l.m.: 7%;
da 1.801 m s.l.m. a 2.000 m s.l.m.: 10%
a 2.001 m s.l.m. : 20%.
Agli operai addetti ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione:
per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46%;
per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26%;
per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18%.