Eventi calamitosi eccezionali: aiuti in regime de minimis per le imprese agricole

Il decreto ministeriale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026 (D.M. 13 marzo 2026).
Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026 è stato pubblicato il il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di istituzione del regime «de minimis» per la concessione di esoneri contributivi da parte dell'INPS relativamente ad alcune avversità dichiarate eccezionali con decreti di declaratoria (D.M. 13 marzo 2026).
Il provvedimento elenca in premessa, per l'appunto, alcuni decreti di dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi in diverse regioni italiane.
Il D.M. in argomento stabilisce che gli aiuti, sotto forma di esonero contributivo erogati dall'INPS a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi climatici avversi indicati nei decreti citati, sono concessi in «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in sostituzione del regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA), riportato nei decreti di declaratoria.
Si ricorda, inoltre, che il suddetto regolamento (UE) n. 1408/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 che ha aumentato da 25.000 euro a 50.000 euro l'importo complessivo massimo degli aiuti «de minimis» concessi a un'unica impresa nell'arco di tre esercizi finanziari.
L'INPS, nell'ambito delle procedure attivate, procede alla concessione degli sgravi, dopo aver verificato che l'importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.