Legge sulle PMI: le misure sul lavoro

Previste, tra l'altro, agevolazioni per il trasferimento generazionale delle competenze e semplificazioni in materia di sicurezza (Legge n. 34/2026).

Nella Gazzetta ufficiale del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge annuale sulle piccole e medie imprese (Legge n. 34/2026). Il provvedimento che reca un complesso articolato di misure fiscali, economiche  e assicurative, presenta anche interventi riguardanti il mondo del lavoro, ovvero:

- l'agevolazione del trasferimento generazionale delle competenze;

- alcune semplificazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la possibilità dell'iscrizione diretta all'INPS per datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo.

Il trasferimento delle competenze

L'articolo 6 della legge in commento prevede l'incentivazione del part-time per i lavoratori in procinto di andare in pensione in modo da favorire il trasferimento delle loro competenze. In particolare, in via sperimentale, per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori, i dipendenti iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla gestione separata, e con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti, con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata (commi 6, 7 e 10 dell’articolo 24, D.L. n. 201/2011) possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione.

Al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto viene riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, in relazione alla retribuzione effettivamente percepita, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile e comunque nel limite di spesa pari a 1 milione di euro per il  2026 e a 1,4 milioni di euro per l’anno 2027, con decorrenza dalla data di trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo parziale e fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero alla data effettiva di pensionamento, se anteriore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 

Inoltre, al lavoratore impiegato a tempo parziale o comunque sulla base di un regime orario ridotto viene riconosciuta anche, fino alla data del 31 dicembre 2027, ovvero fino alla data effettiva di pensionamento, se anteriore, l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.
Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata, nel limite di spesa pari a 3,7 milioni di euro per l’anno 2026 e a 5 milioni di euro per l’anno 2027. 

Salute e sicurezza

Con l'articolo 10, si incarica l'INAIL di elaborare modelli semplificati di organizzazione e gestione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni, nonché semplificazioni amministrative
per le imprese agricole. In particolare, su quest'ultimo punto, viene prevista la possibilità dell'iscrizione diretta all'INPS per datori di lavoro e lavoratori del settore agricolo.

Infine, all'articolo 11, è stabilito che per per l’attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro, in particolare di quelli che attengono all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei
locali aziendali.