Accesso al sistema pensionistico biennio 2027-2028 e incrementi della speranza di vita

L'INPS specifica le fattispecie per le quali non è prevista l’applicazione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita e quelle per le quali è previsto un incremento aggiuntivo relativamente al biennio 2027-2028 (INPS, circolare 16 marzo 2026, n. 28).

Il decreto direttoriale 19 dicembre 2025, per il biennio 2027-2028, ha previsto un incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla Legge n. 243/2004, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

 

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 185, della Legge di bilancio 2026, che disciplina le modalità applicative dell’incremento previsto con il decreto direttoriale in argomento, i requisiti di accesso al sistema pensionistico sono incrementati:

 

- nella misura di un mese per l’anno 2027;

- nella misura intera di tre mesi per l’anno 2028.

 

Nella circolare in commento, l'INPS riepiloga i requisiti di accesso al sistema pensionistico, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, con riferimento ai seguenti trattamenti:

 

- pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. n. 201/2011;

- pensione anticipata di cui all’articolo 24, commi 10 e 11, del medesimo decreto-legge;

- pensione anticipata per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, lettere a), b) e c), della Legge n. 232/2016.

 

Vengono poi riportate le fattispecie previste dalla Legge di bilancio 2026, per le quali non trova applicazione l’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028.

 

I requisiti anagrafico e contributivo previsti per la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata non sono adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028, nei confronti dei lavoratori iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/1995, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

 

a) lavoratori dipendenti che, al momento del pensionamento, svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, le professioni indicate nell'allegato B alla Legge n. 205/2017 - per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo - e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività gravose);

b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 67/2011, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni (lavoratori addetti ad attività particolarmente faticose e pesanti).

 

I requisiti di accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori in esame vengono indicati in apposite tabelle, così come quelli per i lavoratori precoci di cui all’articolo 1, comma 199, della Legge n. 232/2016, che si trovino nella condizione di cui alla lettera d) del medesimo comma 199.

 

In particolare, rientrano in tale categoria i lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’Allegato E annesso alla Legge n. 232/2016, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (lavoratori addetti ad attività gravose), nonché i lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011 (lavoratori addetti ad attività faticose e pesanti).