CCNL Agenti di commercio - Artigianato: sottoscritto accordo in materia di risoluzione del rapporto

Le Parti Sociali hanno modificato l'art. 10 del CCNL
In data 11 febbraio 2026 le Parti Sociali, firmatarie dell'accordo economico collettivo del 10 dicembre 2014, hanno sottoscritto un accordo in tema di risoluzione del rapporto, convenendo di modificare l’art. 10 (Indennità per lo scioglimento del contratto).
All'atto della cessazione del rapporto spetta all'agente o rappresentante una indennità, calcolata sulla base delle provvigioni annualmente maturate, secondo le misure di seguito riportate:
- Agente o rappresentante monomandatario:
4% sulla quota di provvigioni fino a 24.000,00 euro annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra 24.000,01 annui euro e 36.000,00 euro annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente 36.000,00 euro annui.
- Agente o rappresentante plurimandatario
4% sulla quota di provvigioni fino a 12.000,00 euro annui;
2% sulla quota di provvigioni compresa tra 12.000,01 euro annui e 18.000,00 euro annui;
1% sulla quota di provvigioni eccedente 18.000,00 euro annui.
I predetti nuovi scaglioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2026.