Conversione in legge del Milleproroghe: le modifiche ai bonus a sostegno dell'occupazione

Il Decreto Milleproroghe 2026 (D.L. n. 200/2025) è stato convertito in Legge n. 26/2026, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2026: tra le modifiche apportate in sede di conversione si segnalano quelle alle misure di sostegno dell'occupazione giovanile, femminile e nella ZES unica per il Mezzogiorno (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 marzo 2026).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dà notizia dell'avvenuta conversione in legge (Legge n. 26/2026), con modificazioni, del D.L. n. 200/2025 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2026), riepilogando alcuni degli emendamenti approvati relativi alle misure a sostegno dell’occupazione previste dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024), con un’attenzione particolare ai giovani, alle donne e ai lavoratori under 35 nelle Zone Economiche Speciali.
Bonus giovani under 35
Il beneficio in questione, introdotto dall'articolo 22 del Decreto Coesione, è stato prorogato fino al 30 aprile 2026.
Pertanto, con riferimento all’assunzione di giovani under 35, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 30 aprile 2026 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.
La misura dell'esonero è del 100% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate fino al 31 dicembre 2025 e del 70% per le assunzioni o le trasformazioni effettuate con decorrenza successiva alla medesima data.
Inoltre, per le assunzioni effettuate con decorrenza successiva al 31 dicembre 2025, la percentuale di esonero di cui sopra detto è elevata al 100% qualora le medesime assunzioni comportino un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Il massimale dell’esonero è pari a 500 euro mensili per le assunzioni effettuate in tutto il territorio nazionale e a 650 euro mensili per quelle effettuate presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna, Marche e Umbria.
Bonus ZES
Analoga disposizione viene inserita anche per le misure di esonero contributivo per lo sviluppo occupazionale della ZES unica per il Mezzogiorno di cui all’articolo 24 del Decreto Coesione.
Infatti, anche questo bonus viene prorogato sino al 30 aprile 2026, con le medesime differenziazioni previste per il Bonus giovani.
Bonus donne
Viene prorogato al 31 dicembre 2026 il Bonus donne (articolo 23 del D.L. n. 60/2024), anche nelle regioni Marche e Umbria, senza alcuna differenziazione in termini di tetto massimo dell’esonero, ma con il requisito dell’aumento occupazionale netto.