Cooperazione internazionale: gli obblighi contributivi per i dipendenti collocati in aspettativa

Forniti chiarimenti e indicazioni operative per il corretto assolvimento degli adempimenti (INPS, circolare 3 marzo 2026, n. 22).

L'INPS è intervenuto in materia di obblighi contributivi per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa senza assegni impiegati all'estero nelle attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo (Legge n. 125/2014). Al riguardo, con la circolare in commento, l'Istituto ha fornito chiarimenti e indicazioni operative per il corretto assolvimento dei citati obblighi contributivi e dichiarativi, con particolare riferimento alle disposizioni previste per i dipendenti pubblici (articolo 28, comma 3, Legge n. 125/2014)

Più nel dettaglio, l'INPS evidenzia che per i dipendenti pubblici collocati in aspettativa senza assegni, ai sensi del citato articolo 28, comma 5 della Legge n. 125/2014, il periodo di collocamento in aspettativa senza assegni per le attività di cooperazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza, in rapporto alle contribuzioni versate.

Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il contratto instaurato con il cooperante sia di tipo subordinato, il versamento della contribuzione deve essere effettuato altresì con riferimento a tutte le gestioni di iscrizione del dipendente all’atto del collocamento in aspettativa senza assegni, ossia: gestioni pensionistiche, previdenziali (gestioni ex INADEL o ex ENPAS), Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché ENPDEP ed ENAM, qualora iscritto e con l’applicazione delle aliquote previste dalle casse/gestioni di appartenenza.

Anche per i dipendenti pubblici in aspettativa senza assegni, che abbiano stipulato un contratto di cooperazione di tipo subordinato, è dovuta la contribuzione minore, determinata secondo l’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della Legge n. 125/2014, esclusa la contribuzione al Fondo di garanzia, se iscritti alle gestioni ex INADEL o ex ENPAS.

È escluso ogni rapporto, anche indiretto, tra il personale di cui ai commi da 1 a 7 dell’articolo 28 in argomento e il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale o l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche nel caso in cui le organizzazioni e gli altri soggetti contraenti dovessero venire meno, per qualsiasi ragione, ai propri obblighi nei confronti di tale personale.

Restano ferme le ulteriori indicazioni per il trattamento economico e normativo del personale dipendente di datori di lavoro privati, collocato in aspettativa senza assegni, previste nei rispettivi contratti collettivi nazionali di riferimento.

Infine, la circolare in argomento include indicazioni in ordine alla determinazione della base imponibile ai fini previdenziali per l’attività dei cooperanti svolta all’estero, indicazioni operative e modalità di esposizione dei lavoratori nelle sezioni <ListaPosPA> e <PosContributiva> del flusso Uniemens e per la regolarizzazione dei periodi pregressi.