Piccola colonia e compartecipazione familiare, chiarimenti sugli aspetti previdenziali

L'INPS fornisce aggiornamenti in merito alle istruzioni amministrative in materia di piccola colonia e di compartecipazione familiare date in precedenza (INPS, circolare 2 marzo 2026, n. 21).

L'INPS, nella circolare in oggetto, illustra la natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale e ne chiarisce la gestione del rapporto previdenziale fornendo aggiornamenti rispetto a quanto già detto nelle circolari n.n. 142/1996, 182/1996 e 80/1997.

 

Si ricorda, innanzitutto, che tali fattispecie rimangono pienamente valide e vigenti nell’ordinamento, purché rigorosamente limitate al ciclo biologico stagionale della coltura (la compartecipazione) o alla insufficiente produttività/redditività del fondo (la piccola colonia). 

 

Dal punto di vista previdenziale, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto riguarda l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e maternità.

 

Per essere validi, i contratti devono avere una forma scritta ed essere registrati all’Agenzia delle Entrate: contratti verbali o non registrati non consentono l’accredito contributivo.

 

La dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, così come eventuali variazioni successive.

 

Il rapporto previdenziale si chiude automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche se il contratto dura più a lungo.

 

Per la piccola colonia, se il rapporto prosegue l’anno seguente, è necessario presentare una domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Se il concedente non presenta la dichiarazione, può farlo il concessionario entro 60 giorni dall’inizio dell’anno.

 

L'accertamento delle giornate lavorative non avviene su base reale (giornate di lavoro effettive), bensì su base presuntiva. L'Istituto applica i valori medi di impiego di manodopera determinati per singola provincia con decreto ministeriale. Tali valori costituiscono la base imponibile sia per la contribuzione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) che per le prestazioni temporanee.

 

Infine, l'INPS precisa che le giornate calcolate in base all'estensione e alla coltura devono essere ripartite, coerentemente con la capacità lavorativa e l'età dei soggetti, tra i componenti del nucleo familiare del concessionario attivi sul fondo.