Assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo e illegittimità costituzionale

L'INPS comunica che possono beneficiare dell’integrazione al trattamento minimo anche i titolari di assegni ordinari di invalidità contributivi, inclusi coloro che hanno scelto l’opzione contributiva o che percepiscono l’assegno nella Gestione Separata, alla luce della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 16, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 (INPS, circolare 25 febbraio 2026, n. 20).
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 luglio 2025, n. 94, ha stabilito che anche gli assegni ordinari di invalidità, calcolati interamente con il sistema contributivo, possono essere integrati al trattamento minimo. La decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 9 luglio 2025 ed è entrata in vigore dal giorno successivo.
Precedentemente alla citata sentenza, l’Istituto ha riconosciuto l’integrazione al trattamento minimo in favore dei titolari dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema retributivo e con il sistema misto in presenza dei requisiti richiesti.
L’integrazione viene riconosciuta quando l’importo dell’assegno risulta inferiore al trattamento minimo previsto. Restano validi i limiti di reddito: se vengono superati, l’integrazione cessa.
La nuova disciplina si applica a partire dal 1° agosto 2025, purché siano stati comunicati i redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. In caso contrario, è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale per la comunicazione dei redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
La circolare in commento ricorda anche che l’assegno ordinario di invalidità viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti di legge.
Per le pensioni contributive, la trasformazione non dà diritto all’integrazione al minimo e l’importo della pensione non può essere inferiore a quello dell’assegno (al netto dell’eventuale integrazione).
Le domande presentate dopo la pubblicazione della sentenza, così come quelle già giacenti, saranno esaminate secondo le nuove regole. Chi aveva ricevuto un precedente diniego può chiedere il riesame, salvo che non vi sia una sentenza definitiva.