APE sociale: indicazioni dall'INPS
L'INPS fornisce indicazioni su APE sociale, aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale ed estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento alla luce delle novità introdotte in merito dalla Legge di bilancio 2026 (INPS, circolare 25 febbraio 2026, n. 19).
L'INPS interviene con precisazioni sulle disposizioni introdotte dalla Legge n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026), in materia di APE sociale, incremento dell’importo della maggiorazione sociale di cui all’articolo 38 della Legge n. 448/2001, incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, abrogazione del comma 7-bis e soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011.
In particolare, si tratta delle previsioni contenute nella suddetta Legge di bilancio 2026 ai seguenti commi:
- commi 162 e 163, che prevedono la proroga del periodo di sperimentazione dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026, lasciando immodificata la disciplina anche in merito al regime di incumulabilità;
- comma 179, che prevede l’aumento di 20 euro dell’importo mensile dell’incremento della maggiorazione sociale prevista per i pensionati in condizioni disagiate e di 260 euro del limite reddituale annuo per il riconoscimento dello stesso;
- comma 194, che prevede l’applicazione delle disposizioni in materia di incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011;
- comma 195, che prevede l’abrogazione del comma 7-bis e la soppressione dell’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011, introdotti dalla Legge di bilancio 2025.
Proroga dell'APE sociale
Le disposizioni in materia di APE sociale si applicano fino al 31 dicembre 2026 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 179 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della Legge n. 205/2017, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2026.
Riguardo al regime di incumulabilità, la Legge di bilancio 2026 conferma che il beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
L'INPS precisa che i soggetti interessati possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2026, 15 luglio 2026 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2026.
Per l’istruttoria delle domande si confermano le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 35/2024 e, da ultimo, con la circolare n. 53/2025.
Aumento dell’importo dell’incremento della maggiorazione sociale
A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’incremento della maggiorazione sociale del trattamento pensionistico di cui all’articolo 1 della Legge n. 544/1988, previsto dall’articolo 38 della Legge n. 448/2001, è aumentato di 20 euro.
Sul punto l'Istituto specifica che l’aumento in trattazione viene riconosciuto d’ufficio a coloro che sono già titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.
Il medesimo comma 179 incrementa, inoltre, di 260 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale tale beneficio non è riconosciuto.
Estensione dell’incentivo al posticipo del pensionamento
I lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 il requisito contributivo di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, possono usufruire dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Al riguardo, l'INPS chiarisce che il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che:
- entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26/2019 (62 anni di età e 41 anni di contributi);
- entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti minimi previsti per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Abrogazioni
L’articolo 1, comma 195, della Legge di bilancio 2026 ha abrogato il comma 7-bis e soppresso l’ultimo periodo del comma 11 dell’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 del 2011, introdotti dall’articolo 1, commi 181 e 183, della Legge di bilancio 2025.
L’abrogato comma 7-bis, non applicabile anche nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta nella domanda di pensione, prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2025, su richiesta degli interessati, la possibilità di computare una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia richiesto per l’accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
L’ultimo periodo del soppresso comma 11 del citato articolo 24 prevedeva, per coloro che si avvalevano della facoltà di cui al citato comma 7-bis, un incremento di cinque anni, dal 1° gennaio 2025, e di ulteriori cinque anni, dal 1° gennaio 2030, del requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 11, del D.L. n. 201/2011.