Sicurezza sul lavoro: i chiarimenti sul D.L. n. 159/2025

Fornito un quadro riepilogativo delle recenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (INL, circolare 23 febbraio 2026, n. 1).

L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito un quadro riepilogativo delle disposizioni concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute nel D.L. n. 159/2025. Il documento si articola per punti offrendo indicazioni su diversi temi tra i quali: badge di cantiere e patente a crediti; attività di vigilanza, appalto e subappalto; comunicazioni obbligatorie; Rete del lavoro agricolo di qualità; misure di prevenzione di condotte violente o moleste; DPI; formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; sorveglianza sanitaria, ecc.

 Attività di vigilanza, appalto e subappalto

Dato che l'articolo 3, comma 1 del citato D.L. n. 159/2025 stabilisce che l'INL disponga in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato, la circolare in commento evidenzia che, ai fini di una programmazione ispettiva mirata alle fattispecie di appalto, ciascun Ispettorato dovrà avvalersi di tutte le informazioni a disposizione, comprese le informazioni disponibili sulla base delle notifiche preliminari – che, in forza delle modifiche operate dallo stesso articolo 3, comma 4, lettera c) devono riportare anche l’indicazione delle imprese “che operano in regime di subappalto” – nonché delle informazioni che saranno rese disponibili dalla banca dati degli appalti in agricoltura (articolo 2-quinquies del D.L. n. 63/2024) e dalla banca dati degli appalti della logistica (articolo 1-quater del D.L. n. 73/2025).

Badge di cantiere

Sul badge di cantiere (articolo 3, comma 2, D.L. n. 159/2025) l'INL precisa che non sostituisce la tessera di riconoscimento già prevista dalle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 18, comma 1, lett. u) e articolo 26, comma 8) e dall’articolo 5 della Legge n. 136/2010, ma ne aggiunge un’ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un codice univoco
anticontraffazione.

Peraltro, anche alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere è subordinata all’adozione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 159/2025.

Una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese e i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

Inoltre, il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, per le quali si prevede anche l’estensione della patente a crediti di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Patente a crediti

Molto articolate e complesse sono le indicazioni fornite dall'Ispettorato nella circolare in commento e riguardanti la patente a crediti. In particolare, tali indicazioni riguardano: le decurtazioni per lavoro “nero”; le sanzioni per mancanza della patente a crediti o per crediti insufficienti e la sospensione della patente a crediti.

In particolare, per le sanzioni, l'INL rammenta che l’articolo 3, comma 4 lett. a), n. 3) del D.L. n. 159/2025, innalza a 12.000 euro la soglia minima prevista per la sanzione amministrativa di cui all’articolo 27, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 per l’ipotesi di impresa o lavoratore autonomo privi della patente o del documento equivalente o con patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

Per tali violazioni si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore alla soglia minima indicata, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

Tale modifica è operativa fin dall’entrata in vigore del D.L. n. 159/2025, pertanto applicabile per tutte le violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.
In tali casi, quindi, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile oppure il 10% dello stesso risulti inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio che, in concreto, in forza dell’applicazione dell’articolo 16 della Legge n. 689/1981, sarà pari a 4.000 euro, non applicandosi l’articolo 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.