Assegno di Inclusione: le novità della Legge di bilancio 2026

Illustrate le modifiche apportate alla disciplina dell'ADI (INPS, messaggio 23 febbraio 2026, n. 640).

L'INPS ha illustrato, con la circolare in commento, le novità in materia di Assegno di inclusione (ADI) apportate dalla Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025). In particolare, l'Istituto si sofferma sul nuovo comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 48/2023 (Decreto lavoro), sulle novità introdotte in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI e sulla rimodulazione dei limiti di spesa per l’erogazione dell’ADI e degli incentivi di cui all’articolo 10 del D.L. n. 48/2023.

L'abolizione del periodo di sospensione dell'ADI

L’articolo 1, comma 158 della Legge di bilancio 2026 ha sostituito il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 48/2023 che  non prevede più il periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime 18 mensilità e ai singoli periodi di rinnovo di 12 mesi.

Di conseguenza, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).

A seguito di tale presentazione, ferme restando le indicazioni contenute nel messaggio n. 2052/2025, per quanto attiene alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo, il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata.

In particolare, il beneficio economico dell’ADI viene corrisposto per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato.

Novità in materia di contributo straordinario aggiuntivo 

L’articolo 1, comma 159 della Legge di bilancio 2026 ha disposto che le previsioni in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 10-ter del D.L. n. 92/2025, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025. Pertanto, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025.

Resta fermo che, per i nuclei familiari che abbiano fruito della diciottesima mensilità nel 2025 e che presentino domanda di rinnovo (o sottoscrivano il PAD nucleo) a partire da gennaio 2026, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 158 della Legge di bilancio 2026, come descritte precedentemente.

Rimodulazione dei limiti di spesa per l’ADI e gli incentivi 

L’articolo 1, comma 160 della citata Legge di bilancio 2026 interviene sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a) del D.L. n. 48/2023, incrementandola di 160 milioni di euro per l’anno 2026, di 166,5 milioni di euro per l’anno 2027, di 168,5 milioni di euro per il 2028, di 171 milioni di euro per il 2029, di 173 milioni di euro per il 2030, di 176 milioni di euro per l’anno 2031, di 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e di 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

Il medesimo articolo 1, comma 160 della medesima Legge di bilancio interviene anche sull’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 48/2023, riducendola, a seguito dell’attività di monitoraggio, di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione degli importi indicati all’alinea dell’articolo 13, comma 8 dello stesso decreto-legge.