CIRL Edilizia Artigianato Veneto: siglato il rinnovo

Determinato l'EVR al 4,5% per i lavoratori del Veneto

Lo scorso 12 febbraio 2026 le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese Veneto, Cna Veneto, Casartigiani del Veneto e le Organizzazioni sindacali regionali del Veneto Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il nuovo contratto collettivo regionale per l'edilizia artigiana in Veneto, che sarà in vigore dal 1° marzo 2026 al 31 dicembre 2028.

L'accordo determina il valore dell'Elemento Variabile della Retribuzione per il 2025 e disciplina lo stesso per il triennio 2026-2028, definendolo come un premio economico territoriale legato a incrementi di produttività e redditività.

Per l'anno 2025, a fronte della verifica dei 5 parametri territoriali considerati per la determinazione finale da eseguire entro il mese di marzo 2026 (numero di lavoratori iscritti a Edilcassa Veneto, monte salari e ore denunciate, numero gratifiche natalizie liquidate e numero di imprese iscritte), l'importo da erogare è pari al 4,5% dei minimi salariali in vigore al 1° ottobre 2023.

Anche per il triennio 2026-2028 l'importo di riferimento è pari al 4,5% dei minimi salariali in vigore al 1° ottobre 2023.

In base alla verifica dei suddetti parametri territoriali, l'EVR viene riconosciuto nella misura del: 20% qualora fosse pari o positivo un solo parametro; 40% qualora fossero positivi 2 parametri; 60% qualora fossero positivi 3 parametri; 80% qualora fossero positivi 4 parametri; 100% qualora fossero positivi 4 parametri.

Una volta determinato il valore percentuale dell'EVR a livello territoriale, a livello aziendale, l'erogazione dipende dalla verifica di 2 parametri quali le ore ordinarie denunciate a Edilcassa Veneto e il volume d'affari IVA delle imprese.

Qualora entrambi i parametri aziendali siano positivi o pari rispetto all'anno precedente, l'impresa eroga l'EVR nella misura pari al 100% di quanto stabilito; se entrambi i parametri aziendali sono negativi, l'impresa non eroga l'EVR; qualora solo uno sia positivo o pari, l'impresa eroga l'EVR nella misura pari al 50%; qualora l'impresa non effettui la verifica dei parametri eroga l'EVR per intero senza poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste.

L'importo viene erogato in 12 mensilità di pari importo, da maggio ad aprile dell'anno successivo.

L'EVR, infine, non incide su altri istituti retributivi diretti e indiretti, compreso il TFR.