Assegni straordinari di sostegno al reddito e prestazioni di esodo: adeguati i requisiti anagrafici

Aggiornate le funzionalità della procedura Unicarpe (INPS, messaggio 17 febbraio 2026, n. 558).
L'INPS ha comunicato che, ai fini della lavorazione delle istanze relative ai trattamenti relativi agli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali di settore e alle prestazioni di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione, le funzionalità della procedura Unicarpe sono state aggiornate sulla base delle Tabelle che tengono conto dei nuovi requisiti di accesso a pensione “in via prospettica” come individuati dall’articolo 1, commi 180 e 181 e da 185 a 190 della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025), nonché del nuovo scenario demografico definito dall’ISTAT, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 12, comma 12-ter del D.L.n. 78/2010.
L'INPS rammenta, comunque, che i requisiti anagrafici e contributivi necessari per l’accesso ai trattamenti pensionistici sono individuati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12-bis del citato D.L. n. 78/2010. Solo a seguito dell’emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029-2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati.
Pertanto, le strutture territoriali dell'Istituto, nella lavorazione delle domande di prestazione di accompagnamento a pensione di cui all’oggetto, avranno cura di utilizzare le previsioni sopra indicate.
Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, si deve comunicare al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.
Al riguardo, le strutture territoriali dell'INPS devono segnalare al datore di lavoro esodante e al lavoratore eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato dal medesimo datore di lavoro nella domanda dell’assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell’importo per le prestazioni di cui all’articolo 4 della Legge n. 92/2012, e quanto verificato dalle medesime strutture al momento della liquidazione della prestazione.