CIGS per aree di crisi industriale complessa: le indicazioni operative

Aggiornate le istruzioni per la presentazione delle istanze di cassa integrazione straordinaria (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare 10 febbraio 2026, n. 3).
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 3/2026 recante: “trattamento di integrazione salariale per lavoratori di aziende operanti in aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis della D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148”.
Nel documento si espone l'aggiornamento delle indicazioni operative e procedurali relative alla presentazione delle istanze di Cassa integrazione straordinaria ex art. 44, comma 11-bis del D.Lgs. n. 148/2015 da parte delle aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del D.L. n. 83/2012 e dei successivi decreti del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) e di Accordi di programma.
In particolare, per quel che riguarda la procedura, il Dicastero evidenzia che l'articolo 1, comma 165 della Legge di bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) non prevede più l’emanazione del decreto interministeriale di ripartizione delle risorse tra le regioni. La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta “accentrata”: al fine di autorizzare la cassa integrazione non sarà necessario verificare la sussistenza delle risorse (e di eventuali residui) in capo alle singole regioni come per il pregresso, ma solo la capienza della dotazione finanziaria complessiva riportata nella norma della Legge di bilancio che stabilisce il rifinanziamento.
Per poter beneficiare del trattamento di cassa integrazione straordinaria, l’impresa deve stipulare uno specifico accordo, in sede governativa, con la presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, della Regione interessata e delle parti sociali. Considerata la peculiarità della fattispecie, il trattamento in questione, sia per quanto riguarda la fase di consultazione sindacale, sia per quanto concerne il procedimento in generale, si pone in deroga agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 148/2015.
L'istanza, compilata a cura del referente aziendale secondo l'apposito modulo, deve essere presentata alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali – divisione III entro un congruo termine, comunque non oltre 30 giorni dalla stipula dell’accordo in sede ministeriale.
Nel caso in cui l’impresa, a seguito di serie e documentate difficoltà finanziarie, richieda il pagamento diretto delle spettanze da parte dell’INPS, dovrà inviare l’istanza anche all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, al fine di consentire la verifica delle difficoltà finanziarie, come previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 148/2015, fornendo adeguato riscontro in sede di presentazione dell'istanza.
Al fine del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente.