Gestione separata e casse professionali: chiarimenti sulla ricongiunzione

Fornite indicazioni sull'applicazione dell’orientamento giurisprudenziale consolidato e sul superamento del precedente indirizzo amministrativo (INPS, circolare 9 febbraio 2026, n. 15 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 9 febbraio 2026).
Con la circolare in commento, l'INPS ha fornito indicazioni in attuazione di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di ricongiungimento dei contributi versati alla Gestione separata e alle casse professionali. In sostanza, i soggetti che presentano domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026 (data di pubblicazione della circolare in argomento) potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la Gestione separata dell’INPS o in uscita, trasferendo i contributi versati presso l'Istituto verso la propria cassa professionale di iscrizione.
Dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione “in entrata” verso la gestione separata di INPS di chi possiede periodi contributivi precedenti al 1° aprile 1996 (data di istituzione dell'obbligo contributivo per tale gestione). In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.
La ricongiunzione è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere, calcolato applicando l'aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.