Bonus ZES unica per il Mezzogiorno: le indicazioni operative

Illustrato l’esonero contributivo introdotto dall’articolo 24 del Decreto coesione (INPS, circolare 3 febbraio 2026, n. 10).
A seguito della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto attuativo del cosiddetto Bonus ZES unica per il Mezzogiorno (D.I. 7 gennaio 2025), nonché all’esito delle attività di riprogrammazione delle risorse del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027 (PN GDL), effettuata tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Commissione europea, l'INPS con la circolare in commento ha illustrato la misura in argomento e ha fornito le istruzioni amministrative per la gestione dei connessi adempimenti previdenziali.
È bene rammentare che la misura in questione è stata varata al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, con il D.L. n. 60/2024 (Decreto coesione).
Infatti, l’articolo 24 del provvedimento citato ha introdotto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La misura è subordinata al possesso di determinati requisiti afferenti sia al datore di lavoro, sia al lavoratore.
In particolare, l’agevolazione consiste in un esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 dell’articolo 24 in commento, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal PN GDL. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Le condizioni per accedere al beneficio
In primo luogo, ai sensi dell’articolo 24, comma 2 del Decreto coesione, l’esonero può essere riconosciuto soltanto in favore dei datori di lavoro privati che hanno assunto, presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, lavoratori nelle medesime regioni. Le regioni che rientrano nella ZES unica sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e da ultimo Marche e Umbria.
Ulteriore condizione richiesta riguarda i limiti dimensionali dei datori lavoro privati che, nel mese in cui hanno proceduto all’assunzione, devono avere occupato fino a un massimo di 10 dipendenti.
In secondo luogo, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 del citato articolo 24, l’esonero può essere riconosciuto soltanto con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di personale non dirigenziale che, alla data dell'assunzione, abbia compiuto 35 anni di età e sia disoccupato da almeno 24 mesi. Come espressamente previsto dal comma 4 della medesima disposizione, l'esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in argomento.
Le istruzioni operative
La circolare in argomento, oltre che riepilogare le caratteristiche principali dell'esonero contributivo citato, espone il procedimento di ammissione all’incentivo e i relativi adempimenti dei datori di lavoro interessati all'accesso al beneficio.
Peraltro, nel documento vengono anche indicate le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle sezioni <PosContributiva>, <ListaPosPA> e <PosAgri> del flusso Uniemens.