Rischio amianto: le modifiche al D.Lgs. n. 81/2008

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro” (D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 213).

Il D.Lgs. n. 213/2025, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro”, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 9 gennaio 2026. Il provvedimento entrerà in vigore il 24 gennaio 2026.

La normativa in argomento introduce modifiche significative al D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), a partire dal campo di applicazione delle norme in materia di protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto che viene esteso a tutte le attività lavorative, inclusi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l'attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro (articolo 246 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall’articolo 2 del D.Lgs. n. 213/2025).

L’articolo 4 del nuovo decreto interviene sull’articolo 248 del T.U. in merito agli obblighi del datore di lavoro di individuare la presenza di amianto, stabilendo che prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 257/1992, il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti.

Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all'esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell'inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all'obbligo di cui sopra, tutte le informazioni ottenute nell'ambito di tale esame.

Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro deve valutare i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto (articolo 5).

Modificato anche l’articolo 250 sulla notifica all'organo di vigilanza competente per territorio, notifica che ora deve contenere una descrizione sintetica anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica; delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto, unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare (articolo 6).

Riguardo al controllo dell’esposizione di cui all’articolo 253 del T.U., viene previsto che la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre 2029 e, a partire dal 21 dicembre 2029, tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri (articolo 9).

In caso di superamento del valore limite o se vi è motivo di ritenere che siano stati coinvolti nelle lavorazioni materiali contenenti amianto non identificati prima dei lavori, in modo tale da dare luogo alla produzione di polvere di amianto, i lavori devono cessare immediatamente. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate alla protezione dei lavoratori interessati. Quando il valore limite viene superato, sono individuate le cause di questo superamento e adottate quanto prima le misure appropriate per ovviare alla situazione (articolo 10).