La tutela assicurativa degli studenti e del personale per il 2025/26

Riassunta la disciplina assicurativa prevista dall'articolo 18, comma 4 bis del D.L. n. 85/2023 e fornite le istruzioni relative alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 7 del D.L. n. 159/2025 (INAIL, circolare 9 gennaio 2026, n. 1).
L'INAIL ha dedicato la prima circolare del nuovo anno al tema della tutela assicurativa degli studenti e del personale per l'anno scolastico e l'anno accademico 2025-26. In effetti, l'articolo 2-ter del D.L. n. 90/2025 nel modificare il comma 4-bis dell’articolo 18 del D.L. n. 48/2023 (decreto lavoro) ha reso strutturale a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 l’estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, per le attività di insegnamento e apprendimento, già introdotta per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025.
In particolare, con la circolare in commento, l'INAIL, nel riassumere la disciplina assicurativa chiarisce, inoltre, che a seguito della norma di interpretazione autentica è stata estesa la copertura assicurativa per gli infortuni in itinere occorsi agli studenti impegnati nei percorsi formazione scuola-lavoro dall'anno scolastico e dall’anno accademico 2023/2024.
La tutela si applica anche a eventuali infortuni in itinere occorsi agli studenti in formazione scuola-lavoro nel tragitto dall’abitazione o da altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o al domicilio dello studente.
Peraltro, l'Istituto evidenzia che la gestione per conto dello Stato si applica a tutto il personale delle scuole e degli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado statali con contratto di lavoro subordinato e agli studenti, comprese, tra gli altri, anche le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), a eccezione delle collaborazioni coordinate e continuative assicurate con premio ordinario.
Infine, l'INAIL nella circolare in argomento riepiloga il regime assicurativo da applicare agli allievi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e illustra il premio speciale unitario annuale che deve essere corrisposto per l'assicurazione degli alunni e studenti delle scuole e degli istituti formativi di ogni ordine e grado non statali.