CCNL Abbigliamento Industria: erogazione dell'Elemento di Garanzia Retributiva

Da gennaio 2026 aumenta l'importo a titolo di EGR
In attuazione del CCNL di settore, con la retribuzione di gennaio 2026, viene erogato a tutti i lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi un importo pari a 300,00 euro a titolo di elemento di garanzia retributiva. Tale importo, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 viene elevato a 350,00 euro annui con corresponsione a gennaio 2026.
L'importo suddetto è uguale per tutti i lavoratori e viene erogato ogni anno ai lavoratori in forza il 1° gennaio di ogni anno ed aventi titolo, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR di quanto individualmente erogato.
L'importo dell'EGR si intende omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni ed è, infine, riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nell’anno precedente l’erogazione o nell’anno di competenza dell’erogazione potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.