Controlli ex post e comunicazioni per l'esonero contributi imprese agricole e dell’allevamento

Mediante il Cassetto previdenziale del contribuente, sarà possibile regolarizzare l’eventuale debito o presentare la domanda di riesame (INPS, messaggio 7 gennaio 2025, n. 72).

I controlli ex post relativi al possesso dei requisiti per accedere all’esonero dei contributi dovuti, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, dai datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura (D.L. n. 34/2020) sono stati effettuati. A comunicarlo è l'INPS con il messaggio in commento.

Le richieste annullate, con l’indicazione delle motivazioni del rigetto, sono in fase di notifica. In particolare, le motivazioni del rigetto sono indicate, oltre che sui medesimi provvedimenti di annullamento, anche nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un’istanza di “Rateazione” accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Nel caso il pagamento dei contributi dovuti sia effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l’istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50% per effetto della modifica al regime sanzionatorio previsto dall'articolo 116, comma 8, lettera b-bis) della Legge 23 n. 388/2000, introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera c), del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024. 

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

Avverso i provvedimenti di annullamento in argomento è possibile proporre istanza di riesame attraverso la funzione “Comunicazione Bidirezionale” presente nel citato “Cassetto Previdenziale del Contribuente” utilizzando l’oggetto “Esoneri e benefici contributivi”.