Artigiani e commercianti: implementata la funzione di rinuncia alla riduzione contributiva

L’esercizio di tale opzione sarà attivo a decorrere dal 1° gennaio 2026 (INPS, messaggio 23 dicembre 2025, n. 3922).

L’articolo 1, comma 186 della Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.

Già con la precedente circolare n. 83/2025, l'INPS aveva comunicato che è possibile rinunciare al beneficio in argomento tramite presentazione di un’apposita domanda e che l’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa (a seguito della rinuncia non è poi possibile accedere nuovamente a tale agevolazione). 

Ora con il messaggio in commento, l'Istituto rende noto che la procedura informatica è stata implementata con l’inserimento della funzione di rinuncia, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, accedendo alla domanda. L’esercizio di tale funzione, a decorrere dal 1° gennaio 2026, comporta, pertanto, su richiesta del contribuente, la perdita del diritto alla riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186 della Legge di bilancio 2025 per tutti i soggetti componenti del nucleo aziendale per i quali è stata accolta la relativa domanda che è oggetto di rinuncia.

Ad esempio, il soggetto ha iniziato l’attività nel mese di aprile 2025 e ha aderito alla riduzione contributiva in argomento con domanda presentata e accolta in data 10 settembre 2025; il 10 gennaio 2026 presenta la domanda di rinuncia: dal mese di aprile 2025 al mese di gennaio 2026 la tariffazione è ridotta al 50%, mentre dal mese di febbraio 2026 è dovuta la contribuzione previdenziale in misura piena.

Verranno, invece, neutralizzate le domande di riduzione contributiva per le quali la rinuncia è stata attivata entro il 31 dicembre 2025, per le quali la procedura informava l’utente dell’avvenuta eliminazione della domanda dagli archivi dell’Istituto, in attesa dei chiarimenti forniti con il messaggio in argomento.

Inoltre l'INPS rammenta che in esito all’accoglimento della domanda di riduzione contributiva sono necessari i tempi tecnici per l’adeguamento delle procedure informatiche di tariffazione. Pertanto, i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e ai quali è stata accolta la relativa domanda, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta secondo le indicazioni fornite con la citata circolare n. 83/2025. Diversamente, nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o saranno rimborsati.

Peraltro, l'Istituto  nel ricordare che, per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto alle altre agevolazioni vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, le richieste formulate nel corso del 2025 di applicazione del regime forfettario previdenziale di cui all’articolo 1, commi da 77 a 84 della Legge n. 190/2014, cui abbia fatto seguito l’accoglimento della domanda di riduzione contributiva di cui all’articolo 1, comma 186 della Legge di bilancio 2025, in via eccezionale e per il solo anno 2025, vengono neutralizzate e non si determinerà l'impossibilità di fruire del regime contributivo agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 82 della citata Legge n. 190/2014 al termine della fruizione della riduzione contributiva in argomento per i nuovi iscritti nell’anno 2025.

Infine, L'INPS ricorda che, al termine dei 36 mesi di riduzione contributiva in questione o in caso di rinuncia o perdita del diritto, il beneficiario che, in presenza dei requisiti di legge, intende avvalersi del regime forfettario previdenziale citato, deve presentare apposita istanza telematizzata.