Certificazione parità di genere: le domande per l'esonero contributivo del 2025

Le aziende che hanno ottenuto la Certificazione della parità di genere nel 2025 possono inoltrare domanda telematica all'INPS fino al 30 aprile 2026 per richiedere l'esonero contributivo (INPS, messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804).
In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il messaggio in oggetto l'INPS comunica che sul proprio sito istituzionale, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori interessati, che abbiano già conseguito o che conseguiranno la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025.
L'esonero in questione è quello previsto dall'articolo 5 della Legge n. 162/2021 per il versamento dei contributi previdenziali, in misura non superiore all'1% e nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, emessa in conformità alla prassi UNI/Pdr 125:2022.
Per accedere al modulo di domanda è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025. Le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2026, facendo fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2025.
Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse messe a disposizione (50 milioni di euro annui), l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile, che si troverà nello stato di “Accolta parziale”.
All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.
L'INPS ribadisce che i datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Nel messaggio vengono anche ricordate le informazioni che devono essere necessariamente riportate nella domanda, ovvero:
- i dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
- la retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere”, precisandosi, in merito, che la stessa si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori;
- l’aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
- la forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della Certificazione;
- la dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere”, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022;
- la data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. In caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.