Associazioni sportive dilettantistiche: l'esclusione dell’obbligo assicurativo dei soci
La normativa prevede la tutela esclusivamente per i lavoratori sportivi subordinati del settore professionistico o dilettantistico (INAIL, circolare 20 maggio 2025, n. 31).
A seguito della riforma del lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021), alcune strutture territoriali dell'INAIL hanno posto la questione se possa ritenersi sussistente l’obbligo assicurativo presso l’Istituto ai sensi dell’articolo 4, comma 1, n. 7, del D.P.R n. 1124/1965, degli associati di associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e dei soci delle società sportive dilettantistiche (SSD) che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo oppure attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o attività di tipo amministrativo, oltre a partecipare alla vita associativa.
L'INAIL ha fornito la sua risposta in materia, partendo dal presupposto che l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi è disciplinata dall’articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, che tutela esclusivamente i lavoratori subordinati del settore professionistico o dilettantistico, che svolgono attività sportiva in favore dei soggetti dell’ordinamento sportivo di cui al titolo II del citato decreto legislativo.
L'esclusione degli associati di ASD e dei soci di SSD istruttori sportivi
In considerazione della a specifica previsione contenuta all’articolo 34, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2021, agli associati di ASD e ai soci delle SSD che svolgano, nell’interesse dell’associazione o della società, l’attività di istruttore sportivo non può applicarsi la disciplina generale dell’obbligo assicurativo dei soci stabilita dall’articolo 4, comma 1, n. 7, D.P.R n. 1124/1965.
Infatti, ammettere la tutela ai sensi dell’articolo 4 in argomento equivarrebbe a estendere la tutela INAIL in via interpretativa a soggetti che il legislatore non ha indicato espressamente nella citata riforma del lavoro sportivo, non essendo previsto il rapporto associativo o sociale dal citato articolo 34.
.L'obbligo assicurativo per le attività di carattere amministrativo-gestionale
Anche in questo caso, si deve dare risposta negativa al quesito se in assenza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile, avente a oggetto l’attività amministrativo-gestionale, sia configurabile l’obbligo assicurativo INAIL dell’associato di una ASD e del socio di una SSD che svolga attività di accoglienza clienti, front office, pagamenti o altre attività di tipo amministrativo nell’interesse dell’associazione o della società.
Infatti, la normativa speciale dettata dal D.Lgs. n. 36/2021 in tema di associazioni sportive dilettantistiche e di società sportive dilettantistiche prevale sulla disposizione generale di cui all’articolo 4, comma 1, n. 7 del D.P.R n. 1124/1965, impedendo, in assenza di una esplicita previsione legislativa, l’assimilazione ai fini assicurativi degli associati di ASD e dei soci di SSD ai soci delle società anche di fatto.
Anche in questo caso, ai fini della tutela INAIL non è sufficiente il solo vincolo associativo o sociale, ma è richiesto un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oltre, naturalmente, al requisito oggettivo, consistente nello svolgimento di un’attività protetta ai sensi dell’articolo 1 del citato D.P.R.