Invalidità della cessione d’azienda: persiste la titolarità del rapporto in capo al cedente

La Corte di Cassazione, con ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3147, ha stabilito che l'invalidità della cessione del ramo di azienda comporta che il rapporto con il destinatario della cessione è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere, rimasto in vita con il cedente (sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale), sicché in tale ipotesi quel rapporto di lavoro non si trasferisce e resta nella titolarità dell'originario cedente.