Nota di variazione per riduzione del compenso nel regime forfetario

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta del 11 luglio 2019, n. 227, ha fornito chiarimenti sulle note di credito emesse in relazione ad operazioni fatturate in base al regime forfetario.

La transazione è il contratto che assolve la funzione di comporre o prevenire una lite, mediante reciproche concessioni (art. 1965 c.c.).
In caso di transazione che stabilisca una riduzione del compenso originario fatturato applicando il regime forfetario, può essere emessa nota di variazione in diminuzione.
Ai sensi dell’art. 26, co. 2, DPR n. 633/1972, se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola nel registro acquisti.
La nota di variazione è consentita purché venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.
In merito al momento di effettuazione dell’operazione, le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo, se anteriormente al verificarsi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o del pagamento.
Pertanto, nel caso di specie l’operazione si considera effettuata alla data della fattura, emessa sulla base del regime forfetario; tale regime forfetario troverà applicazione anche in relazione alla connessa nota di variazione in diminuzione.