Maggiorazione sanzioni: presupposti per l'applicazione della "recidiva"

Relativamente alle maggiorazioni delle sanzioni in materia di lavoro previste dalla Legge di bilancio 2019, l’INL, con nota del 14 marzo 2019, n. 2594, fornisce ulteriori indicazioni sulla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della "recidiva".

Come noto, la Legge di bilancio 2019, al comma 445, ha previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori. In particolare, l’aumento del 20% riguarda le violazioni relative:
- alla maxisanzione per lavoro nero;
- alla somministrazione, distacco nazionale, appalto (art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003);
- agli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale (art. 12, D.Lgs. n. 136/2016);
- alla durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero (D.Lgs. n. 66/2003).
La finanziaria (L. n. 145/2018) ha, inoltre, disposto l’incremento del 10% degli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro. Ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro.
Dette maggiorazioni sono raddoppiate laddove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
Ciò premesso, come già chiarito con la nota del 5 febbraio 2019, n. 1148, l’INL ha ribadito che il Legislatore ha individuato gli illeciti rilevanti ai fini della "recidiva" in quelli commessi dal "trasgressore" persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Pertanto, non si potrà configurare la "recidiva" laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Analogamente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla stessa persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse.
In relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato precisa che, in tal caso va, tuttavia, tenuto conto che detto decreto disciplina specificatamente la nozione di "datore di lavoro" – che differisce ad esempio da quella di "preposto" – e pertanto la "recidiva" troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.
Orbene, ai fini della "recidiva" rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. In proposito, l’INL chiarisce che, l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini previsti. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo, e ciò sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ratio della norma in commento che mira a colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale.
Ai fini della verifica della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della "recidiva" anche da parte degli organi di vigilanza, nelle more della informatizzazione dei processi di competenza dell’ufficio legale e del contenzioso delle ITL, l’Ispettorato ritiene necessario addivenire a specifiche intese a livello locale, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato, non potrà che essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli Uffici interpellati.