Valida la notifica degli avvisi ad un convivente

Non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (CORTE DI CASSAZIONE - Sez. VI - Ordinanza 06 settembre 2017, n. 20863)

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, la Ctr della Campania respingeva l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della Ctp di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento IRAP, IRPEF, IVA ed altro. La CTR osservava in particolare che erano infondate le eccezioni, riproposte quali motivi di appello, di nullità della notifica degli avvisi di accertamento "presupposti" dell'atto esattivo impugnato, di nullità della cartella esattoriale oggetto della lite per carenza del suo contenuto motivazionale (calcolo dei crediti erariali posti in esecuzione) ed infine di decadenza dal potere impositivo/esattivo.
Avverso la decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, ma quest’ultimo viene rigettato.
La Cassazione ha ribadito che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell'atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare, onde non è sufficiente, per affermare la nullità della notifica, la mancata indicazione della qualità di convivente sull'avviso di ricevimento della raccomandata, il cui contenuto, in caso di spedizione diretta a mezzo piego raccomandato, è quello prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio di diritto, peraltro essendo in fatto ammesso dallo stesso ricorrente che la persona ricevente gli atti impositivi in questione era effettivamente la compagna convivente del figlio a sua volta pacificamente convivente del contribuente.
Peraltro risulta accertato in fatto, quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, che la previsione speciale di cui all'art. 60, primo comma, lett. b) bis, d.P.R. 600/1973 sia stata pienamente rispettata dal messo notificatore, il quale ha attestato, con validità probatoria fino a querela di falso, l'avvenuta spedizione della "raccomandata informativa" da questa disposizione legislativa prevista nel caso, come quello di specie, in cui l'atto notificando non sia stato consegnato direttamente al destinatario.
Va tuttavia sul punto precisato, in diritto, che tale disposizione prevede esclusivamente la spedizione di una «lettera raccomandata», non quindi di una raccomandata con avviso di ricevimento, sicché le prove valutate dal giudice tributario di appello ossia le attestazioni del messo notificatore correlative al punto di fatto de quo ne risultano pienamente adeguate.
Vi è inoltre da rilevare che, basandosi l'atto esattivo impugnato sulla rilevata rituale notificazione degli atti impositivi correlativi, la sua motivazione non può che essere riferita agli stessi, come del resto è pienamente legittimo, sicché dall'integrazione sostanziale di tale complesso di atti impositivi ed esattivi il contribuente ha potuto senz'altro esattamente apprendere i termini, anche quantitativi, della pretesa erariale e quindi è stato messo in grado di esercitare il suo diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Esprimendosi la sentenza impugnata in questo stesso senso è dunque corretta anche su tale punto.
Infine, ancorché riferibile l'eccezione de qua non alla cartella di pagamento impugnata, bensì agli avvisi di accertamento, comunque la stessa si palesa preclusa dalla mancata impugnazione degli stessi, nonostante la loro rituale notificazione rilevatasi nei giudizi di merito e, per i profili di competenza, anche in questa sede di legittimità.