Benefici "prima casa": dichiarazione obbligatoria anche per il coniuge in comunione legale non intervenuto

In caso di acquisto di abitazione in regime di comunione legale, anche se al rogito interviene uno solo dei coniugi, per beneficiare delle agevolazioni fiscali "prima casa" è necessaria la manifestazione di volontà e le corrispondenti attestazioni anche del coniuge non intervenuto (Corte di Cassazione - Ordinanza 5 giugno 2018, n. 14326)

Nell’ambito della controversia per la revoca dei benefici fiscali "prima casa" (Iva agevolata ridotta al 4%) in relazione all'acquisto di un immobile effettuato in comunione dei beni con il coniuge, il quale però non aveva partecipato al rogito e, quindi, non aveva reso le prescritte dichiarazioni, i giudici tributari hanno ritenuto legittimo il riconoscimento del beneficio considerando sufficiente la destinazione dell’immobile a residenza familiare in cui uno dei coniugi avesse la propria residenza.
La Corte di Cassazione, invece, ha riformato la decisione dei giudici tributari accogliendo l’appello dell’Amministrazione finanziaria, secondo la quale per effetto del regime di comunione legale le dichiarazioni prescritte dalla disciplina di favore dovevano essere rese anche dal coniuge non intervenuto nell’atto di acquisto.
I giudici della Suprema Corte hanno precisato che per il godimento delle agevolazioni fiscali cd. "prima casa" occorre che l'acquirente dichiari in seno all'atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all'intero territorio nazionale.
Quando l’acquisto viene effettuato da un coniuge in regime di comunione legale, esso estende i suoi effetti anche al coniuge che non partecipa all’acquisto, proprio in ragione della comunione.
In assenza di una specifica deroga, dunque, anche l’acquisto per effetto del regime di comunione legale resta soggetto alle prescrizioni previste per il riconoscimento dei benefici fiscali.
In conclusione, afferma la Suprema Corte, nel caso d'acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell'atto ma, anche, quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest'ultimo.