Domicilio fiscale delle persone fisiche non residenti

Ai fini IRPEF, i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE si considerano fiscalmente domiciliati nel Comune in cui risulta prodotto il reddito o il maggior reddito. In deroga a tale principio, le persone fisiche residenti nel Canton Ticino si considerano domiciliati nel comune di Campione d’Italia se avevano la residenza nel comune prima dell’iscrizione all’AIRE (Agenzia delle Entrate - Risposta n. 4 del 2019).

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’individuazione del domicilio fiscale delle persone fisiche residenti all’estero e iscritte all’anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).
Il quesito riguarda, in particolare, il caso di una cittadina italiana residente in Svizzera nel Canton Ticino ed iscritta all’AIRE presso il comune di Campione d’Italia, proveniente però da altro comune italiano.
In base alla disciplina generale, ai fini delle imposte sui redditi, il domicilio fiscale delle persone fisiche è individuato secondo i seguenti criteri:
- per le persone fisiche residenti nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
- per le persone fisiche non residenti, nel comune in cui è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato.
Una particolare disciplina per l’individuazione del domicilio fiscale è prevista, però, per i contribuenti di Campione d’Italia, che trasferiscono la residenza nel Canton Ticino della Confederazione elvetica. In tal caso, le persone già residenti nel Comune di Campione d’Italia, iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune, si considerano domiciliate nel medesimo Comune (di Campione d’Italia), a prescindere dal luogo in cui il reddito è prodotto. Ciò consente di fruire della disposizione secondo la quale i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.
Condizione necessaria per l’applicazione della suddetta deroga, considerando il domicilio fiscale nel comune di Campione d’talia è, dunque, la precedente residenza in detto comune.
In conclusione, ai fini della certificazione e della dichiarazione dei redditi, da parte del contribuente residente nel Canton Ticino e iscritto nell’AIRE di Campione d’Italia, il domicilio fiscale è individuato:
- nel medesimo comune di Campione d’Italia, se in precedenza aveva la residenza in tale comune;
- nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito, in assenza del predetto requisito della residenza.