Cooperative operanti in zone svantaggiate: incostituzionale l'irripetibilità dei contributi versati

L’art. 32, co. 7-ter, del D.L. n. 69/2013, nell’offrire l’interpretazione autentica dell’art. 9, co. 5, della L. n. 67/1988, ha riconosciuto il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta anche a favore delle cooperative e dei consorzi che non operano in zone svantaggiate e di montagna, "in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa (...), in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa". La medesima norma, tuttavia, nella parte in cui esclude la "ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati" prima del 21 agosto 2013, è incostituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza (Corte Costituzionale, sentenza 15 marzo 2019, n. 49).

La vicenda giudiziaria nasce dalla questione di legittimità costituzionale sollevata da un Tribunale di prime cure chiamato a decidere in merito ad un ricorso proposto da una società agricola cooperativa a scopo mutualistico, che dapprima si era vista riconoscere il rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi pagati dal 1996 al 2005 "in riferimento alla lavorazione dei prodotti conferiti" dai soci della società ricorrente e provenienti da territori montani e da aree svantaggiate (art. 9, L. n. 67/1988) e poi negare il beneficio medesimo perchè i prodotti, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provenivano "da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario".
Al riguardo, l’art. 32, co. 7-ter, del D.L. n. 69/2013, nell’offrire l’interpretazione autentica dell’art. 9, co. 5, della L. n. 67/1988, ha riconosciuto il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta anche a favore delle cooperative e dei consorzi che non operano in zone svantaggiate e di montagna, "in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa (...), in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa". La medesima norma, tuttavia, ha escluso la "ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati" prima del 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore del decreto). Così, la parte ricorrente nel giudizio principale ha chiesto la restituzione dei contributi e premi, asseriti come indebitamente versati all’Inps e all’Inail in misura superiore al dovuto. A fondamento di tale richiesta, la società ha eccepito l’illegittimità costituzionale della normativa di interpretazione autentica che, pur provvista di efficacia retroattiva, nega il rimborso delle somme già indebitamente versate.
Il giudice a quo, in punto di non manifesta infondatezza della questione, muove dalla premessa che la disposizione censurata abbia natura interpretativa, e conseguentemente retroattiva, alla luce del significato letterale e della finalità di appianare un reale contrasto sulla corretta interpretazione della disciplina. La disposizione in esame, che dovrebbe applicarsi in via generale anche alle situazioni pregresse, si porrebbe in contrasto con il principio di eguaglianza, in quanto "ha discriminato, senza ragionevole motivo, due situazioni sostanzialmente identiche, ossia la posizione di chi ha pagato i contributi non dovuti da quella di chi non ha pagato i contributi non dovuti, escludendo per i primi l’applicazione della norma interpretativa retroattiva".
L’Inps e l’Inail, costituite in giudizio, evidenziano, dal canto loro, che non è precluso al Legislatore, nell’ambito di una legge interpretativa, far salvi con valenza generale i versamenti contributivi effettuati prima dell’entrata in vigore della legge, in modo da non mettere a repentaglio "il bilancio dello Stato".
Per la Consulta la questione di legittimità è fondata. Secondo la norma in questione, infatti, ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa. Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il Legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori. Il Legislatore, dunque, ristabilisce l’originario orientamento, accreditato dal messaggio Inps n. 6613 del 3 marzo 2006, sulla scorta delle precisazioni già racchiuse nelle circolari ex SCAU n. 13/1984 e n. 28/1985, circa il carattere interpretativo della disposizione censurata, avvalorato non soltanto dalla espressa qualificazione che la legge racchiude, ma soprattutto dalle finalità che la disciplina si propone. La legge interpretativa, che incide inequivocabilmente sui rapporti pendenti, applica anche alle fattispecie pregresse il significato normativo che il Legislatore sceglie di enucleare tra le plausibili varianti di senso di una determinata previsione. Tuttavia, nel caso di specie, il Legislatore sancisce un limite alla efficacia retroattiva della norma di interpretazione autentica, disponendo l’irripetibilità dei versamenti contributivi effettuati nella misura ordinaria prima dell’entrata in vigore della disciplina interpretativa (21 agosto 2013). Ma tale limitazione, che non può essere superata con una interpretazione adeguatrice, contrasta con l’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza e del canone di ragionevolezza. Il Legislatore ben potrebbe introdurre un regime contributivo più favorevole, senza estenderne gli effetti al passato, con ciò esercitando la sua prudente discrezionalità. Tuttavia, sarebbe irragionevole una disciplina di interpretazione autentica che qualificasse un versamento come non dovuto fin dall’origine e in pari tempo escludesse la ripetizione degli importi già versati "nell’apparente adempimento della (in realtà inesistente) obbligazione".