Esonero contributivo per infra-trentacinquenni e incremento dell'offerta di conciliazione

Dopo il passaggio alla Camera, nel Decreto Dignità si registrano novità anche per assunzioni agevolate e offerta di conciliazione per i lavoratori con contratto a tutele crescenti.

"Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile"
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono la-voratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23), è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione per la quale si applica l’incentivo non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non ostano al riconoscimento dell’esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Orbene, così come regolato, pare che l’intento sia quello di estendere l’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 100, L. n. 215/2017), anche per gli 2018 e 2019, ai soggetti con età anagrafico fino a trentacinque anni; tuttavia, il testo prosegue con la previsione per cui le modalità di fruizione dell’esonero saranno definite con specifico decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
"Indennità di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione contratto a tempo determinato"
Rimane confermata la previsione per cui, dal 14 luglio 2018, quando non ricorrano gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Nella nuova formulazione, viene incrementato anche l’importo dell’offerta di conciliazione (art. 6, co. 1, D.Lgs. n. 23/2015), nel caso di licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilità per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge. Così, in tale ipostesi, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità.
Ulteriore modifica anche con riferimento al contributo addizionale dovuto per i contratti a termine, con la previsione di esclusione dell’incremento dell’aliquota aggiuntiva nel caso di contratti di lavoro domestico a tempo determinato rinnovati.